Da Norme&Tributi del Sole24Ore.
Tra le novità contenute nel Dlgs 192/2024 di revisione del regime impositivo dei redditi Irpef-Ires, ce n’è una che riguarda l’imputazione temporale dei compensi indicati nelle parcelle pagate dal sostituto d’imposta negli ultimi giorni del 2024 e incassate dal professionista nei primi giorni del 2025.
L’articolo 5, comma 1, lettera b), ha infatti riscritto l’articolo 54 del Tuir, il quale nella nuova versione stabilisce che «le somme e i valori in genere percepiti nel periodo di imposta successivo a quello in cui gli stessi sono stati corrisposti dal sostituto d’imposta si imputano al periodo di imposta in cui sussiste l’obbligo per quest’ultimo di effettuazione della ritenuta».
In altre parole, qualora il sostituto d’imposta abbia pagato al professionista una parcella con ritenuta negli ultimi giorni del mese di dicembre 2024, poiché l’obbligo di effettuare la ritenuta scatta con riferimento allo stesso mese di dicembre (il relativo versamento è effettuato entro il 16 gennaio 2025), il professionista dovrà comunque indicare sia il compenso che la ritenuta nella dichiarazione dei Redditi 2025, riferita al periodo d’imposta 2024, ancorché l’incasso si sia effettivamente materializzato in capo al professionista nei primi giorni del 2025.
In passato, invece, mentre la ritenuta avrebbe comunque dovuto essere indicata nella dichiarazione dei Redditi 2025, il compenso avrebbe dovuto essere dichiarato nel modello Redditi 2026, venendosi a creare così un disallineamento tra il periodo d’imposta di imputazione della ritenuta rispetto a quello del reddito.
In realtà la gran parte dei professionisti e dei loro intermediari fiscali anche in passato preferiva anticipare l’imputazione del reddito e indicare sia la ritenuta che il reddito nel medesimo modello dichiarativo. Per far ciò, in queste particolari situazioni, annotava nei registri, in luogo della data di effettivo incasso della parcella, la data in cui il sostituto aveva effettuato il pagamento.
Tale prassi di buon senso non era comunque supportata da alcuna norma, col risultato che in caso di controlli poteva essere eccepito un errore nell’imputazione temporale del compenso, il quale poteva addirittura essere nuovamente tassato.
Per sanare le situazioni pregresse è intervenuto l’articolo 6, comma 3, del Dlgs 192/2024, che ha stabilito che le nuove regole hanno «effetto anche per i periodi di imposta antecedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto, se le relative dichiarazioni, validamente presentate, risultano a essa conformi. Restano fermi gli accertamenti e le liquidazioni di imposta divenuti definitivi».
In considerazione del fatto che il legislatore ha sanato, ritenendolo corretto, il comportamento pregresso tenuto dai professionisti che anticipavano l’imputazione del reddito, va conseguentemente considerata coerente e corretta la modalità operativa da essi adottata per conseguire questo risultato, ossia l’indicazione nei registri della data in cui il sostituto ha effettuato il pagamento, in luogo della data di incasso della parcella.
D’altronde, a livello pratico, sono pochi i software gestionali che prevedono la possibilità di indicare una data di competenza (ovvero quella del pagamento) diversa da quella dell’incasso, da utilizzare per la determinazione del reddito.
Ne consegue che nella maggior parte dei casi la soluzione operativa più semplice e che non richiede particolari implementazioni al software è quella di indicare nel proprio gestionale:
- nel campo dedicato alla data di incasso, quella in cui è stato effettuato il pagamento da parte del sostituto d’imposta;
- nel campo dedicato alle note o annotazioni da riportare nei registri, la data dell’effettivo incasso da parte del professionista (indicazione consigliata, ma non certamente obbligatoria).