collegi sindacali e singoli revisori legali: il valore delle norme etiche


Da ItaliaOggi Sette.

Nell’editoriale del Direttore Marino Longoni una interessante disamina delle norme di comportamento del collegio sindacale dettate dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, che pur essendo di norme etiche che vanno a precisare gli obblighi dei professionisti investiti della funzione di controllo, hanno la funzione essenziale di delimitarne la responsabilità dei professionisti interessati, nel senso che se si rispettano queste regole, che sono state fatte proprie più volte dalla giurisprudenza ai fini della valutazione della diligenza dell’organo di controllo, quest’ultimo dovrebbe evitare sgradite sorprese in sede di giudizio. La giurisprudenza, infatti, più volte ha richiamato come fonte di responsabilizzazione o deresponsabilizzazione le norme di comportamento dettate dal Cndcec, che vanno ad integrare il codice civile e le disposizione sulla crisi d’impresa, norme estremamente sintetiche rispetto alla complessità delle obbligazioni cui sono tenuti sindaci.

Ecco che queste regole deontologiche vanno a dettagliare, su molti aspetti pratici, ciò che concretamente devono fare i sindaci per non imbattersi in responsabilità. Quindi il rispetto delle stesse diventerà essenziale anche in sede di giudizio, pur non essendo norme giuridiche in senso stretto.

A questo riguardo risultano particolarmente interessanti le precisazioni che sono state effettuate nelle norme 11.2. e 11. 3. in materia di “Segnalazione dell’organo di controllo”, due regole fortemente volute dal Consiglio Nazionale e rivendicata dal suo presidente anche nella prefazione alle stesse: dopo aver precisato che la segnalazione va effettuata al verificarsi di situazioni di crisi o di insolvenza e non al verificarsi di situazioni di pre-crisi, si amplia la platea dei soggetti segnalanti, attribuendo l’onere della segnalazione anche all’incaricato della revisione legale della società. In questo modo si attrae nell’ambito applicativo della segnalazione della possibile crisi la maggior parte delle Pmi italiane che, in quanto s.r.l., possono nominare un revisore legale e non un organo di controllo. E d’altra parte si impone a sindaci e revisori l’obbligo di intensificare gli scambi informativi per effettuare segnalazioni corrette e adeguatamente motivate.

Sono solo alcune delle conseguenze, non certo di importanza secondaria, per l’attività di controllo societario che derivano dall’aggiornamento delle norme deontologiche resosi necessario (pur essendo la precedente revisione del 2023) per stare al passo con l’evoluzione normativa, spesso tumultuosa, della materia. E che costringeranno ad un reale cambio di passo la maggior parte dei sindaci delle società italiane non quotate.

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