Dal Sole24Ore.
Negli enti del Terzo settore, con la chiusura d’anno, l’organo di controllo è alle prese con il check sulle risultanze finanziarie e l’iter di approvazione del bilancio. La fine dell’esercizio, infatti, è un momento importante per le realtà che si confrontano con la predisposizione e approvazione del bilancio previsionale per il 2025. É in questo contesto che un ruolo di rilievo assume la funzione dell’organo di controllo (obbligatorio per le Fondazioni e per gli altri Ets al superamento dei limiti di cui all’articolo 30 del Dlgs 117/2017), quale organo deputato ad un controllo non solo sullo statuto ma anche sull’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul concreto funzionamento dell’ente.
Le competenze dell’organo di controllo si riverberano anche su redazione e approvazione del bilancio preventivo, solitamente licenziato dall’organo di amministrazione entro la fine dell’esercizio (coincidente in genere con l’anno solare). Un documento contabile che si configura, peraltro, come uno strumento indispensabile per verificare la continuità aziendaledell’ente, intesa ai fini dell’Oic 35, come la capacità dello stesso a poter continuare a perseguire la propria attività per almeno altri 12 mesi dalla data di chiusura.
Proprio quest’ultima rappresenta un momento di controllo sulle misurazioni dell’anno ai fini del rispetto o dell’eventuale emersione di ulteriori adempimenti.
Vale la pena evidenziare che, sebbene i parametri per la nomina dell’organo di controllo (a seguito delle novità introdotte dalla legge 104/2024) siano stati incrementati di oltre un terzo, gli attuali organi di controllo resteranno in carica, completando il proprio mandato anche laddove l’ente sia fuoriuscito dagli obblighi di nomina o non intenda volontariamente mantenere un controllo di vigilanza. La circolare del ministero del Lavoro numero 6 del 9 agosto 2024 ha, infatti, ricordato che, in coerenza con la più recente prassi societaria, il venir meno degli obblighi non configura una giusta causa di revoca dell’incarico.
Diversa è la situazione in cui l’Ets si sia dotato di un revisore legale dei conti, per il quale il venir meno degli obblighi in considerazione dell’innalzamento dei limiti costituisce, ai sensi del Dm 261/2012, una giusta causa di revoca.
Con riferimento al bilancio previsionale, l’organo di controllo, seppur non incaricato della revisione legale, dovrà, in ogni caso, “occuparsi” del bilancio, sia per controllarne il corretto percorso di formazione, approvazione e pubblicazione sia per verificare se, alla luce anche delle conoscenze acquisite nello svolgimento del proprio incarico, non vi siano informazioni manifestamente non coerenti.
Quanto al processo di approvazione, l’organo di controllo è deputato a verificare che i passaggi previsti dallo statuto siano rispettati, non richiedendo il Codice del Terzo settore specifici accorgimenti in merito. Quindi occorrerà anche prendere atto della modalità delle convocazioni degli organi sociali interessati e la presenza dei r quorum costituitivi e deliberativi. Un adempimento che si dovrà anche porre in linea con le norme di comportamento del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti (numero 3.8), in base alle quali l’organo di controllo, pur non investito dell’incarico di revisione legale, effettua puntuali controlli sul bilancio.
Pensiamo alla verifica della corrispondenza tra i valori della contabilità sociale e quelli di bilancio, alla redazione e presentazione del bilancio stesso (conformità quadro normativo sull’informazione finanziaria applicabile), all’analisi comparativa sul bilancio per individuare situazioni inusuali che potrebbero comportare un errore significativo fino all’esistenza dei valori numerari riportati in bilancio.
Infine, il controllo dovrà riguardare anche il superamento dei limiti per la predisposizione del bilancio sociale (1 milione di euro) che impone non solo all’ente di redigere il documento ma anche all’organo di controllo di presentare l’attestazione di conformità alle linee guida.