Dal Sole24Ore.
Le nuove regole sui conferimenti introdotte dal decreto Irpef-Ires (il cui testo è stato pubblicato ieri sulla Gazzetta Ufficiale), consentiranno un maggiore elasticità nell’organizzazione del possesso di catene di partecipazioni: dopo l’entrata in vigore delle modifiche all’articolo 177 del Tuir, infatti, sarà possibile utilizzare lo strumento del realizzo controllato anche quando le partecipazioni che vengono apportate riguardano società residenti all’estero.
Riepiloghiamo, alla luce di queste evoluzioni, i requisiti dei soggetti coinvolti nell’operazione, ricordando preliminarmente che le disposizioni si applicano non solo ai conferimenti di controllo o di integrazione del controllo (comma 2), ma anche a quelli di minoranza qualificata (comma 2 bis), dato il rinvio tra le due norme.
Il soggetto conferente può essere una persona fisica oppure una impresa. Quando il conferente è in regime di impresa, la norma si sovrappone con le disposizioni contenute nell’articolo 175 del Tuir, che fanno riferimento a conferimenti «effettuati tra soggetti residenti in Italia nell’esercizio di imprese commerciali».
In passato, l’Amministrazione finanziaria aveva già chiarito che si poteva applicare l’articolo 175 del Tuir anche quando l’operazione di conferimento riguardava una società o un ente non residente (circolare n. 57/E del 23 settembre 2008) per cui l’attuale modifica normativa rende allineate le due disposizioni. In sostanza, quindi, viene dato il via libera ai conferimenti di società estere possedute da persone fisiche residenti in Italia ovvero ai casi, in regime di impresa, non ricompresi nell’articolo 175 del Tuir.
Per quanto riguarda l’oggetto del conferimento, la norma ora fa riferimento anche alle società indicate all’articolo 73, comma 1, lettera d). Questa aggiunta permette di rendere possibile oggetto di conferimento le azioni o le quote possedute nei seguenti soggetti: «le società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato».