Da ItaliaOggi.
Verso la riforma delle regole contabili statali. Pronto per l’esame da parte del consiglio dei ministri lo schema di decreto recante “Modifiche al Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato”. Si tratta di un provvedimento molto corposo, il cui esame era già annunciato al cdm di ieri, e che aggiorna il dpr 827/1924 e il dpr 367/1994. La riforma tocca anche i principi ispiratori della materia, prevedendo che le procedure di spesa siano rette, oltre che dal principio di legalità, da principi di certezza, pubblicità, trasparenza, concentrazione e speditezza e che siano svolte con tecnologie informatiche nei sistemi informativi gestionali a supporto dei processi contabili, in modo da assicurare certezza delle informazioni, efficacia dei controlli, rapidità dei pagamenti. Sotto quest’ultimo profilo, occorre ricordare che la riforma 1 .11 del PNRR “Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie” prevede, nell’ambito del cronoprogramma di attuazione, il conseguimento di specifici obiettivi di performance in termini di tempo medio di pagamento e tempo medio di ritardo per ciascuno dei seguenti quattro comparti delle pubbliche amministrazioni: le Amministrazioni Centrali, gli enti pubblici nazionali e gli altri enti, le Regioni e Province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale.
I pagamenti
Al riguardo, il testo predisposto dal governo stabilisce che i pagamenti avvengono nel tempo stabilito dalle leggi, dai regolamenti e dagli atti amministrativi generali. Fermo restando quanto previsto per i pagamenti derivanti da transazioni commerciali di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 (su cui insiste l’Ue), il tempo può essere stabilito anche dal contratto, ove ne risultino, per l’amministrazione, condizioni più favorevoli rispetto a quelle che derivano dalle leggi, dai regolamenti e dagli atti amministrativi generali. Le condizioni più favorevoli devono risultare espressamente dal contratto. Restano salvi, in ogni caso, i termini stabiliti per l’esercizio dei previsti controlli amministrativi.
Resa del conto
Lo schema di decreto ridisegna anche le procedure di resa del conto da parte degli agenti contabili, disponendo che il conto giudiziale sia reso all’amministrazione da cui dipende l’agente contabile entro due mesi successivi alla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il conto o successivi alla cessazione dell’agente contabile dall’ufficio per qualunque causa. Quando il conto non sia stato presentato entro il termine prescritto, può scattare la compilazione d’ufficio e l’amministrazione ne informa la competente Sezione giurisdizionale della Corte dei conti. L’amministrazione medesima invita il contabile o i suoi aventi causa a riconoscere il conto, entro un termine stabilito; si avrà come accettato il conto se il contabile o i suoi aventi causa non abbiano risposto nel termine prefisso all’invito dell’amministrazione. Dopo ciò il conto sarà parificato e depositato alla Corte dei conti.