Dal Sole24Ore.
È legittimo un sistema professionale fatto di Ordini e di libere associazioni. I primi fondati su riserve, esclusive e iscritti abilitati tramite esame di Stato e obbligati alla formazione continua. Le seconde rispettose di alcuni principi generali di regolamentazione – trasparenza, democraticità e aggiornamento degli iscritti – per l’esercizio di attività, non riservate, che a volte possono anche sovrapporsi con quelle degli iscritti agli Ordini. Il quadro è coerente con il principio della concorrenza. Attorno a questo cardine si snoda la sentenza del Consiglio di Stato 9408/2024 pubblicata il 22 novembre, con cui i giudici amministrativi hanno rigettato il ricorso dell’Ordine dei dottori commercialisti di Perugia contro la sentenza del Tar Lazio 10895/2021 che aveva ritenuto legittima l’iscrizione dell’associazione dei tributaristi Lapet nel registro tenuto dal ministero dello Sviluppo economico (ora ministero delle Imprese e del made in Italy). Viene dunque ribadito un concetto: «l’attività di consulenza nelle materie fiscali, contabili e tributarie è decisamente libera». Ancora, «dal 2013, nell’ordinamento giuridico italiano, esiste un sistema professionale duale basato su ordini e professioni di cui alla legge 4/2013 fondato sui principi della tutela dell’utenza e della concorrenza così come voluto dalle leggi nazionali e dal diritto europeo». Nel giudizio è intervenuta anche l’associazione dei tributaristi Ancot.