Dal Sole24Ore.
l progetto di semplificazione dei principi contabili destinati alle
Pmi, intrapreso dall’Organismo italiano di contabilità con i
questionari posti in consultazione sino al 20 novembre, è l’occasione
per alcune considerazioni.
Il tutto ovviamente in attesa di conoscere l’esito della
consultazione, considerando che il progetto intende valutare come i
principi contabili nazionali possano essere resi maggiormente fruibili
dalle imprese di minori dimensioni. In questo quadro contabile si deve
tenere conto che la direttiva n. 2775/2023 ha rivisto i limiti
dimensionali per microimprese e imprese o gruppi di piccole, medie e
grandi dimensioni: il decreto legislativo n. 125 del 6 settembre 2024
ha attuato quanto previsto dalla direttiva.
I limiti relativi ai bilanci in forma abbreviata (articolo 2435-bis
del Codice civile) per le società che non hanno emesso titoli
negoziati in mercati regolamentati sono ora i seguenti: totale attivo
dello stato patrimoniale 5.500.000 euro (ex 4.400.000) e totale ricavi
11.000.000 euro (ex 8.800.000).
Questi limiti non devono essere superati nel primo esercizio o,
successivamente, per due esercizi consecutivi.
Per le microimprese (articolo 2435-ter) il totale dell’attivo è ora
220.000 euro (ex 175.000) e quello dei ricavi 440.000 euro (ex
350.000), sempre se non superati nel primo esercizio o,
successivamente, per due esercizi consecutivi.
I nuovi limiti sono rilevanti, in particolare, proprio per gli
adempimenti contenuti nel codice civile per i bilanci delle
microimprese e per quelli relativi ai bilanci redatti in forma
abbreviata.
È auspicabile che le semplificazioni superino le soglie del bilancio
abbreviato e si estendano oltre le stesse, considerando che, nel
nostro Paese, le società che si collocano oltre tali soglie non sono
“grandi imprese”, ma generalmente realtà a carattere familiare.
Il discrimine potrebbe essere costituito dai limiti di redazione del
bilancio consolidato innalzati dal decreto come segue: totale degli
attivi dello stato patrimoniale 25.000.000 di euro (ex 20.000.000) e
totale dei ricavi 50.000.000 euro (ex 40.000.000).
Gli esempi sono molti, vediamone alcuni. Il primo riguarda
l’impairment test, ovvero le svalutazioni per perdite durevoli di
valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali.
Nel 2016 è stato modificato l’Oic 9 prevedendo l’applicazione
dell’approccio semplificato per la determinazione delle perdite
durevoli di valore basato sulla capacità di ammortamento soltanto alle
società che redigono il bilancio in forma abbreviata e alle
micro-imprese: in precedenza il limite, ben più logico, era proprio
quello del bilancio consolidato.
Ne consegue che oggi le imprese che superano i limiti dell’abbreviato
devono effettuare l’impairment test utilizzando il modello di
riferimento che si basa sull’attualizzazione dei flussi finanziari
futuri che, essendo basato su presupposti finanziari, è complicato per
le Pmi che non hanno le necessarie competenze matematiche e
finanziarie: la conseguenza è che, in alcuni casi, il test di
impairment non viene più effettuato.