La UE e le Attestazioni di sostenibilità: per i revisori già abilitati non sono richiesti nuovi requisiti


Dal Sole24Ore.

Pubblicata il 12 novembre sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea una comunicazione della Commissione contenente alcune interpretazioni, sotto forma di domande frequenti (faq), con l’obiettivo di chiarire gli obblighi di rendicontazione di sostenibilità per le imprese stabiliti dalla Corporate Sustainability Reporting Directive (Csrd). 

Le faq affrontano anche aspetti specifici legati agli standard europei di rendicontazione (Esrs), laddove la Commissione ha ritenuto necessarie interpretazioni giuridiche aggiuntive.

Il documento esplora i nuovi obblighi di rendicontazione di sostenibilità introdotti dalla Csrs, soffermandosi su aspetti fondamentali come l’ambito soggettivo, le date di applicazione e gli obblighi specifici a cui sono soggette le imprese di paesi terzi.

Con riferimento all’applicazione degli Esrs, la Commissione pone l’attenzione sulle informazioni relative alla catena del valore e, in particolare, sul significato di «ragionevole sforzo» (richiamato nel paragrafo 69 di ESRS1) necessario per ottenerle. 

Il concetto di «ragionevole sforzo» è cruciale: indica il grado di impegno che un’impresa deve dimostrare per comunicare informazioni affidabili, potendo ricorrere a stime solo quando la raccolta di dati reali da parte dei soggetti della catena del valore non è sufficiente.

La Commissione chiarisce, innanzitutto, che l’interpretazione di «ragionevole sforzo» può variare a seconda delle caratteristiche specifiche di ciascuna impresa. 

Le aziende sono tenute a valutare attentamente l’impatto dell’uso delle stime sulla qualità delle informazioni fornite, tenendo conto di criteri guida come la dimensione e le risorse dell’impresa e dei soggetti della catena del valore, la disponibilità di strumenti per accedere ai dati, il livello di influenza esercitabile e la «prossimità» dei partner. 

Ogni criterio può essere sufficiente singolarmente per dimostrare un impegno adeguato oppure essere applicato in combinazione con altri.

Considerato che questo tema rappresenta una delle maggiori sfide per l’implementazione dei nuovi standard, la Commissione ha chiarito anche quali sono le richieste informative che una PMI dovrebbe aspettarsi di ricevere in vista dell’applicazione della Csrd e degli Esrs.

Un ulteriore aspetto rilevante riguarda l’attestazione di conformità delle dichiarazioni di sostenibilità. 

La Commissione ha il potere di adottare, entro il 1° ottobre 2028, principi di attestazione volti a garantire un livello di «ragionevole sicurezza» sulla conformità delle rendicontazioni di sostenibilità. Questo processo dipenderà da una valutazione della fattibilità per revisori e imprese di svolgere le verifiche previste. Nel frattempo, gli Stati membri possono adottare principi e procedure nazionali per le attestazioni fino all’adozione di standard europei comuni.

Tra i diversi chiarimenti, viene specificato che i revisori legali abilitati prima del 1° gennaio 2026, ossia già abilitati o in corso di abilitazione al 1° gennaio 2024, potranno emettere attestazioni di conformità senza dover soddisfare nuovi requisiti. 

Questi revisori dovranno formarsi per acquisire le competenze necessarie, ma non è prevista l’acquisizione di tali conoscenze prima dell’ottenimento dell’abilitazione. 

Inoltre, non è fissato un termine per la presentazione della domanda da parte dei revisori legali abilitati prima del 1° gennaio 2026 per svolgere le attività di attestazione di conformità della rendicontazione di sostenibilità.

Previous Concordato preventivo biennale: riaperti i termini, entro il 12 dicembre
Next Su Italiaoggi l'annuncio dell'offerta formativa dell'INRL per i 5 crediti richiesti al revisore della sostenibilità