Dal Sole24Ore.
Concordato preventivo biennale (Cpb) da valutare nel passaggio dalla contabilità ordinaria alla semplificata o viceversa. Con una Faq del 25 ottobre l’agenzia delle Entrate ha chiarito che, se l’impresa passa dalla contabilità ordinaria alla semplificata, non è possibile ridurre il reddito concordato con la perdita derivante dalla deduzione integrale del costo delle rimanenze iniziali. In questi casi l’opzione per il Cpb risulterà difficilmente di interesse. Nel caso inverso, il fatto che nel regime semplificato la deduzione dei costi sia correlata al pagamento o alla registrazione della fattura, consente spesso di anticiparne la deduzione. Questo rende “carico” il reddito del primo anno di passaggio alla contabilità ordinaria, dato che si sconta l’effetto della sterilizzazione dei costi già dedotti in regime semplificato, compreso quello delle rimanenze iniziali. L’accesso al Cpb quando la base è tarata sul reddito 2023 semplificato e si passa al regime ordinario 2024 o 2025 potrebbe essere valutato con interesse.
Andiamo con ordine. La risposta delle Faq del 25 ottobre ha chiarito che, nel caso il cui l’impresa transiti nel 2024 dal regime di contabilità ordinaria a quello di contabilità semplificata, non è possibile ridurre il reddito concordato con la variazione fiscale derivante dalla deduzione integrale del costo delle rimanenze iniziali di magazzino. Secondo le Entrate, infatti, le componenti che possono influire in aumento o in diminuzione sul reddito accettato con la proposta di Cpb, sono solo quelle individuate dall’articolo 16 del Dlgs 13/2024.
In linea generale nel regime contabile semplificato, le variazioni delle rimanenze non concorrono alla formazione del reddito d’impresa. In questo contesto, infatti, le spese per gli acquisti di merce rilevano solo nel periodo d’imposta in cui è effettuato il pagamento o, nel caso di opzione, della registrazione contabile (articolo 18, comma 5, del Dpr 600/73). Per tale ragione, al fine di sterilizzare il valore fiscale delle rimanenze risultanti nell’ultimo anno di applicazione del regime ordinario, il reddito d’impresa relativo al periodo d’imposta in cui si applica per la prima volta il principio di cassa, va ordinariamente ridotto dell’importo delle rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito dell’esercizio precedente secondo il criterio di competenza (articolo 1, comma 18, della legge 232/2016). Aderendo al Cpb, vista la risposta delle Entrate, va tenuto quindi conto che nel passaggio dalla contabilità ordinaria alla semplificata si perde la possibilità di effettuare questa variazione in diminuzione, poiché il reddito concordabile è quello che risulta dal rigo P06 o P7 del modello, depurato delle eventuali sole componenti previste dall’articolo 16 del Dlgs 13/2024.