Nella pagina Inrl di Italiaoggi le nuove funzioni del revisore 5.0 e il successo dell’alta formazione


Da ItaliaOggi.

Dal revisore della sostenibilità al revisore condominiale  le nuove normative ed i correttivi a regolamenti già operativi, il ruolo del professionista contabile iscritto al registro presso il Mef sta assumendo una crescente importanza in vari ambiti sia nella vita delle imprese che in quella di realtà dove viene comunque salvaguardata la tutela della collettività. Ora per quanto attiene al revisore della sostenibilità l’Istituto Nazionale Revisori Legali ha già avviato una intensa attività di comunicazione per aggiornare la categoria e soprattutto per chiarire che  al fine di avere questa titolarità, ai  revisori legali già attivi dal decreto legislativo 125/2024, in vigore dal 25 settembre scorso, vengono richiesti solo due adempimenti direttamente collegati alla direttiva Csrd (Corporate Sustainability Reporting Directive). Per i revisori contabili già iscritti al Registro (e per quelli che lo saranno entro il 1° gennaio 2026) infatti l’abilitazione si ottiene con una formazione aggiuntiva nelle materie caratterizzanti che riguardano la sostenibilità per cinque crediti (ovvero corsi di cinque ore e con una apposita domanda di iscrizione anche al nuovo elenco dei revisori di sostenibilità. E sempre a proposito di questo nuovo contesto professionale che – è bene ricordarlo – attiene esclusivamente i revisori legali, è stata la stessa Commissione Europea a redigere recentemente dei doverosi chiarimenti per semplificare l’operatività. Nel dettaglio la UE ha sottolineato che nel periodo transitorio, vale a dire fino al 1° gennaio 2026, non è necessario compiere il nuovo tirocinio di otto mesi specifico sulle materie Esg previsto per i futuri revisori.  Ma è sufficiente aggiornarsi attraverso la formazione continua. Inoltre la Commissione UE ha stabilito che la abilitazione a queste nuove funzioni, può avvenire anche dopo la fine del periodo transitorio; il che significa che i professionisti contabili interessati avranno a disposizione un intero anno per   acquisire queste nuove competenze e mettersi così in regola con quanto dettato dalla UE. Tra l’altro, come ricordato più volte dal Mef in risposta alle numerose Faq giunte in queste settimane, c’è anche la possibilità di tariffare a prezzi ridotti il report di sostenibilità da allegare al bilancio se il servizio è affidato allo stesso revisore dei conti o alla società di revisione. Nel bimestrale di approfondimento dell’Inrl, sono stati anche tracciati i passaggi-chiave relativi alla funzione di monitoraggio della sostenibilità aziendale.  La normativa di riferimento (direttiva 2014/95/UE)   attiene alle regole comunitarie per la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario ovvero uno strumento col quale i grandi enti di interesse pubblico ed anche altre tipologìe di imprese devono fornire una dichiarazione di carattere non finanziario, inclusi gli aspetti ambientali, sociali, di personale, di rispetto dei diritti umani e lotta contro corruzione. In buona sostanza la corporate sustainability reporting directive (csrd), integra di fatto le norme di rendicontazione di sostenibilità societaria per gli aspetti ambientali, sociali e governance  ESG a favore della trasparenza e acclude l’informativa di sostenibilità nella relazione sulla gestione societaria ai sensi del secondo comma dell’articolo 2428 del codice civile. Vale la pena ricordare che il primo set di 12 principi è stato redatto dall’efrag (european financial reporting advisory group) e adottato con Regolamento (UE) 2023/2774 del 23 dicembre, in vigore dal 1 gennaio 2024. In altre parole il bilancio di sostenibilità è un documento che le aziende, organizzazioni e enti pubblici utilizzano per comunicare il loro impatto ambientale, sociale ed economico. Questo bilancio va oltre il tradizionale bilancio finanziario, includendo indicatori di performance che riguardano la responsabilità sociale e ambientale. Così come vale la pena evidenziare che gli elementi principali del bilancio di sostenibilità vanno dal profilo aziendale (descrizione dell’azienda, della sua missione, visione e lavori) alla governance e strategia, ovvero informazioni sulla struttura di governance dell’azienda e sulla strategia di sostenibilità adottata. E ancora dall’impatto ambientale (dati e indicatori relativi al consumo di risorse naturali, emissioni di CO2, gestione dei rifiuti, consumo di energia e acqua e altre pratiche di tutela ambientale) all’impatto sociale  con informazioni relative all’impatto dell’azienda sulla comunità, inclusi i temi come diritti umani, condizioni di lavoro, relazioni con i dipendenti, equità e inclusione e contributi alla comunità. Per estendersi all’impatto economico (con dati che mostrano come l’azienda contribuisce economicamente alle economie locali e globali, inclusi salari, tasse e imposte pagate, investimenti e creazione di valore per gli stakeholder. E per completare con gli obiettivi di sostenibilità a breve e lungo termine e gli indicatori di performance (metriche quantitative che permettono di valutare i processi dell’azienda rispetto agli obiettivi di sostenibilità. E proprio nei giorni scorsi il Mef si è premurato di comunicare che è «in via di predisposizione» il decreto interministeriale Mef-Giustizia con le procedure per l’iscrizione dei revisori legali già abilitati al nuovo elenco di revisori della sostenibilità Ed inoltre che ci sarebbero ancora i tempi tecnici per far sì che, già dai bilanci 2024 per i primi soggetti obbligati ai report di sostenibilità (banche e assicurazioni), sia possibile attingere all’elenco dei nuovi professionisti chiamati ad attestare la conformità dei report Esg alla direttiva sulla Corporate social responsability. Precisazioni ribadite anche dalla sottosegretaria all’Economia, Lucia Albano, in audizione alla Commissione Finanze  alla Camera  dove ha spiegato che nel preparare il decreto «si è tenuto conto degli effetti dell’applicazione graduale degli obblighi di rendicontazione di sostenibilità». Per quanto riguarda poi i 150 giorni per la pubblicità delle figure abilitate dopo la domanda al Mef, previsti dal Dlgs 125/2024 di recepimento della direttiva, il ministero ha già chiarito sui media che che si tratta di un termine ultimo «da intendersi come data sicuramente successiva alla decorrenza dell’effettiva abilitazione» 

In merito poi alla professione del revisore condominiale, più volte richiamata in questi ultimi mesi dai media economici ed oggetto di promozioni anche sui siti di società di servizi, l’inrl precisa che questa figura introdotta dalla norma UNI 11777:2020  individuata dall’art. 1130-bis della legge n°220/2012., in realtà non è ancora  una professione regolamentata e pertanto non esistono requisiti previsti per svolgere tale attività professionale, salvo quanto previsto dalla norma Uni il cui rispetto, peraltro, è assolutamente volontario. Sicuramente, però, vengono richieste specifiche capacità nella contabilità, nel controllo delle scritture nonché una conoscenza dei principi e norme che regolamentano questi ambiti, che rendono auspicabile il ricorso alla consulenza di un professionista contabile. E quindi sebbene si tratti   di una professione liberamente esercitabile sul mercato ai sensi della legge n. 4/2013, è fin troppo evidente che, alla luce di queste considerazioni, il revisore legale ha tutte le competenze necessarie per svolgere il ruolo di revisore condominiale e laddove ci fosse una crescente richiesta di approfondimenti e aggiornamenti professionali sarà cura dell’Inrl prendere in esame anche un eventuale percorso di formazione ad hoc. Nel dettaglio le procedure di revisione condominiale solitamente sono stabilite da specifiche linee guida ed il revisore  deve attenersi a  questi protocolli quando esamina il bilancio condominiale, il fondo di riserva, le attività di manutenzione e altri aspetti legati alla gestione condominiale. Così come può essere richiesto il suo parere durante le riunioni del consiglio di condominio.

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Revisori News

Appello dell’Inrl per la proroga della scadenza                        del Concordato Preventivo  Biennale 

Per  l’adesione al Concordato Preventivo Biennale, l’Istituto Nazionale Revisori Legali chiede al Ministero dell’Economia ed all’Agenzia delle Entrate di rimodulare la scadenza prevista al 31 ottobre. La proroga si rende necessaria per non  sovraccaricare il lavoro degli studi professionali già oberati da numerosi adempimenti  e soprattutto per agevolare la strada del ravvedimento speciale alla più ampia platea possibile di contribuenti. Una opportunità che altrimenti potrebbe essere impedita proprio per la troppo ravvicinata scadenza, causando verosimilmente una scarsa adesione alla possibilità proposta.

Prosegue con successo il corso d’alta formazione dell’istituto

Successo di adesioni per il corso di alta formazione dell’Inrl iniziato ai primi di ottobre che in novembre prevede altre due sessioni: la prima, programmata per venerdì 8 novembre, verrà svolta dai professori Giorgio De Lucchi e Lorenzo Veroli che tratteranno la rendicontazione Oic 10 e Oic 11, il bilancio consolidato ed il metodo del patrimonio netto. Mentre nella giornata formativa calendarizzata venerdì 22 novembre, la docente Anna Maria Ruggieri illustrerà l’analisi di bilancio come strumento di indagine nella revisione ed il professor Roberto Belotti si soffermerà sui casi pratici di utilizzo degli standards di global reporting initiative (gri) per la rendicontazione di sostenibilità. A concludere il secondo ciclo di alta formazione, il 6 dicembre, sarà  la lezione di Camilla Rubega sull’incarico di revisione, con accettazione e mantenimento e la disamina di Simona Pastorino sul controllo interno, CoSo report. Tutte le lezioni saranno disponibili in diretta per gli iscritti tramite google meet. Per ulteriori informazioni si pu contattare la segreteria dell’inrl.

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