Professionisti: nel concordato preventivo salta l’allineamento fisco-contributi


Dal Sole24Ore.

La definizione del concordato preventivo – biennale per i contribuenti soggetti agli Isa, annuale per coloro che si avvalgono del regime forfettario – ha effetto anche sul calcolo dei contributi previdenziali di imprenditori e professionisti.

È quanto si evince dalla lettura dell’articolo 19 del Dl 12 febbraio 2024 n. 13, che dispone che nel periodo di vigenza del concordato preventivo il reddito effettivamente conseguito non rileva né ai fini della determinazione delle imposte sui redditi né in relazione al computo dei contributi previdenziali obbligatori. Regole del concordato che risulterà decisivo conoscere anche per chi fosse interessato ad accedere alla sanatoria dei redditi 2018-2022 prevista dalla conversione del Dl omnibus che ieri ha tagliato il traguardo della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Anche perché l’articolo 2-quater inserito durante l’iter parlamentare non prevede ricadute previdenziali e quindi maggiori costi contributivi per chi aderisce alla sanatoria…

Sul piano oggettivo occorre evidenziare che la determinazione della base imponibile contributiva sui valori definiti con l’Amministrazione finanziaria in sede di accettazione della proposta concordataria dovrebbe essere preclusa ai liberi professionisti iscritti alle Casse di previdenza autonome.

In tal senso, peraltro, si era espressa anche l’Adepp (l’Associazione delle Casse private) che, in una nota diffusa in occasione del varo del nuovo istituto concordatario, aveva precisato come il concordato preventivo non potesse produrre alcun effetto relativamente agli obblighi contributivi gravanti sui professionisti iscritti alle Casse. Tale posizione, fondata sull’autonomia gestionale, organizzativa e contabile di cui godono i predetti Enti, è corroborata dalla giurisprudenza degli ultimi anni… 

Sul piano oggettivo occorre evidenziare che la determinazione della base imponibile contributiva sui valori definiti con l’Amministrazione finanziaria in sede di accettazione della proposta concordataria dovrebbe essere preclusa ai liberi professionisti iscritti alle Casse di previdenza autonome.

In tal senso, peraltro, si era espressa anche l’Adepp (l’Associazione delle Casse private) che, in una nota diffusa in occasione del varo del nuovo istituto concordatario, aveva precisato come il concordato preventivo non potesse produrre alcun effetto relativamente agli obblighi contributivi gravanti sui professionisti iscritti alle Casse. Tale posizione, fondata sull’autonomia gestionale, organizzativa e contabile di cui godono i predetti Enti, è corroborata dalla giurisprudenza degli ultimi anni. 

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