la riforma fiscale: per tutti i professionisti il reddito di lavoro autonomo diventa onnicomprensivo


Dal Sole24Ore.

Fisco, la riforma per imprese e professionisti arriva in Parlamento, dopo l’ok della Ragioneria al decreto attuativo che riscrive le regole per la tassazione delle partite Iva e punta a semplificare la gestione delle operazioni straordinarie delle società. Ora il parere delle Camere

Dopo oltre cinque mesi dal Consiglio dei ministri che lo aveva approvato in via preliminare, il testo del decreto ha ricevuto finalmente la bollinatura della Ragioneria generale dello Stato e può quindi arrivare sui banchi di deputati e senatori delle commissioni Finanze per arrivare ai pareri e poi all’approvazione definitiva del Governo. Di fatto, è un asse portante dell’attuazione della riforma fiscale a cui il viceministro dell’Economia Maurizio Leo ha dedicato tante attenzioni nella fase di gestazione e messa a punto del provvedimento. 

Il decreto attuativo interviene su quattro fronti: agricoltura, reddito di lavoro dipendente, reddito di lavoro autonomo e reddito di impresa. Manca una revisione complessiva dell’Ires come ha fatto notare Confindustria in audizione sul piano strutturale di bilancio (si veda pagina 4). Intanto, il tentativo è quello di cercare di semplificare la vita degli operatori, cercando di allineare le norme del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir) ai mutamenti dello scenario economico circostante.

A catalizzare le attenzioni è la parte relativa alle nuove regole che riguardano i professionisti e le imprese. Nel primo caso vanno sottolineate due novità. Da un lato debutta il principio di onnicomprensività che è finalizzato ad accorciare le distanze con la determinazione del reddito d’impresa. Sostanzialmente viene sancita la regola generale in base alla quale il reddito è costituito dalla differenza tra tutte le somme e i valori percepiti a qualunque titolo nel periodo di imposta in relazione all’attività svolta e l’ammontare delle spese sostenute nello stesso periodo per lo svolgimento della professione. Non entrano nel reddito: le somme percepite a titolo di contributi previdenziali e assistenziali stabiliti a carico del soggetto che li corrisponde; il rimborso delle spese sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente al committente; il riaddebito ad altri soggetti delle spese sostenute per l’uso comune degli immobili utilizzati, anche promiscuamente, per l’esercizio di tali attività e per i servizi connessi.

Il reddito di lavoro autonomo
diventa onnicomprensivo

La determinazione del reddito di lavoro autonomo si avvicina a quella di reddito di lavoro dipendente a nel segno dell’onnicomprensività. La regola generale è che il reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta in relazione all’attività artistica o professionale e le spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’attività. Non concorrono, tra gli altri, a formare il reddito i contributi previdenziali e assistenziali stabiliti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde, né il rimborso delle spese per eseguire un incarico e addebitate analiticamente al committente, che diventano indeducibili.

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