Dal Sole24Ore.
Il regime di adempimento collaborativo, prevedendo un sistema di controllo dei rischi fiscali efficace e certificato, porta rilevanti benefici anche sul piano sanzionatorio tributario, penale e amministrativo.
Per i rischi fiscali preventivamente comunicati tramite interpello o comunicazione di rischio, c’è la disapplicazione delle sanzioni amministrative oltre alla non punibilità del reato di infedele dichiarazione.
Anche qualora il contribuente non concordi con le analisi e le interpretazioni dell’amministrazione (agree to disagree), vale comunque la disapplicazione delle sanzioni amministrative (ad eccezione di condotte simulatorie o fraudolente) e lo scudo penale integrale per la dichiarazione infedele (ad eccezione di condotte simulatorie o fraudolente o dichiarazione di elementi passivi inesistenti). Per i rischi fiscali non significativi ricompresi nella mappa, invece, è prevista la riduzione della metà delle sanzioni amministrative e comunque in misura non superiore al minimo edittale.
I rischi fiscali significativi – che sono oggetto di confronto preventivo con l’Agenzia mediante l’interpello abbreviato o la comunicazione di rischio – sono quelli che insistono su fattispecie per le quali, sulla base di una comune valutazione delle soglie di materialità quantitativa e qualitativa tra l’amministrazione e il contribuente, si ritengono operanti i doveri di trasparenza e collaborazione previsti dal regime. I rischi che insistono su fattispecie che non rientrano nei parametri concordati non si considerano significativi e sono quindi esclusi dai doveri di comunicazione preventiva.
Operazioni da comunicare
Nella procedura di cooperative compliance il contribuente deve inoltre comunicare le operazioni che possono rientrare nella pianificazione fiscale aggressiva, nonché, come indicato nel codice di condotta, i casi in cui, indipendentemente dalla soglia di materialità concordata, ritenga di non adeguarsi alle indicazioni dettate, in via di prassi, dalle Entrate.
Il contribuente può, comunque, comunicare tutte le situazioni che ritenga incerte, controverse o fonte di rischio fiscale – potenzialmente rilevante per la società – anche se si tratta di fattispecie non rientranti nei parametri concordati.
Sulla base del dato letterale dell’articolo 6, comma 3, del Dlgs 128/2015, si ritiene che la disapplicazione delle sanzioni amministrative e lo scudo penale riguardi tutti i rischi e le fattispecie preventivamente condivisi tramite interpello o comunicazione di rischio, indipendentemente dalla distinzione tra significativi e non significativi.
Ulteriori benefici
L’accesso al regime di adempimento consente, inoltre, la disapplicazione delle sanzioni amministrative e lo scudo penale integrale per la dichiarazione infedele con riferimento a rischi fiscali relativi ad annualità precedenti all’ingresso, se comunicati in modo esauriente entro 120 giorni dalla notifica del provvedimento di ammissione, prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza dell’inizio di qualunque attività di accertamento o di indagini penali sui rischi comunicati. Tale beneficio consente di gestire in modo egualitario in termini sanzionatori tutte quelle fattispecie che producono effetti fiscali anche in annualità precedenti all’ingresso nel regime.
Un ulteriore vantaggio dell’accesso al regime è la possibilità dell’esimente sanzionatoria anche per quelle fattispecie per cui non opererebbe la penalty protection: i casi di documentazione sui prezzi di trasferimento o di “documentazione anti-ibridi” che non rispettano tutti i requisiti richiesti per la disapplicazione delle sanzioni.