Decreto correttivo del Codice della Crisi d’impresa: più tempo per il concordato anche in presenza dell’istanza di liquidazione


Dal Sole24Ore.

Il decreto correttivo ter del Codice della crisi interviene anche sulla struttura della domanda prenotativa disciplinata dall’articolo 44 del Codice della crisi. Il termine per il deposito dello strumento era originariamente fissato in un lasso temporale compreso fra 30 e 60 giorni, prorogabile una sola volta e in assenza di istanza di liquidazione giudiziale. Tale lasso temporale è subito apparso troppo esiguo per consentire al debitore di predisporre una seria proposta definitiva e ciò sia per l’incrementata difficoltà tecnica degli strumenti di regolazione della crisi, sia per l’impossibilità di differire il termine in presenza di istanze di terzi.

Il Correttivo interviene sull’istituto, consentendo la proroga ogni volta che vi siano giustificati motivi comprovati dalla predisposizione del progetto di regolazione della crisi, dunque anche in presenza di istanze di liquidazione giudiziale e purché il debitore non abbia perso tempo durante la prima fase e siano intervenute difficoltà dimostrabili nella predisposizione del piano.

Termine differito

Inoltre, il debitore viene ulteriormente facilitato dalla decorrenza del termine fissato non più dal deposito del ricorso in bianco ma dalla pubblicazione nel Registro delle imprese, che deve essere richiesta entro il giorno successivo dalla cancelleria ma può avvenire anche dopo qualche giorno, permettendo al debitore di rosicchiare un po’ di tempo prezioso.

Poteri del commissario

L’istituto attribuisce poi al commissario giudiziale il potere di consultare e acquisire l’elenco dei clienti e l’elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 127 del 5 agosto 2015, ovvero l’elenco dei flussi delle fatturazioni elettroniche presso l’agenzia delle Entrate, in funzione di un controllo più immediato dei pagamenti del debitore in pendenza del ricorso in bianco, come disposto dall’articolo 49, comma 3, lettera f), n 3 del Codice della crisi.

Viene poi chiarito che la domanda in bianco può atterrare non solo su un concordato pieno, ma anche con un accordo di ristrutturazione dei debiti o con un piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (il Pro).

In coerenza con i possibili plurimi esiti di questa fase, gli effetti dello spossessamento attenuato sono ora disciplinati direttamente dall’articolo 44, comma 1 bis, e non dall’articolo 46 del Codice. Quest’ultima disposizione si riferiva al solo concordato e non a tutte le possibili opzioni regolatorie della crisi: alla data del deposito della domanda (forse più correttamente ora, dalla pubblicazione nel registro delle imprese di essa) e sino alla scadenza del termine sono sospesi gli obblighi di ricapitalizzazione .

Inoltre, non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale; tuttavia, per il periodo anteriore al deposito della domanda trova applicazione il disposto dell’articolo 2486 del Codice civile, ovverosia la responsabilità dell’amministrazione per l’adozione di adeguati assetti necessari anche per la tempestiva emersione della crisi.

Atti urgenti inefficaci

Sono poi inefficaci gli atti urgenti di straordinaria amministrazione se non autorizzati dal collegio: senza il tribunale, gli atti comportano la revoca del termine. Con il ricorso, a decorrere dalla pubblicazione nel registro delle imprese della domanda, è possibile richiedere le misure protettive e cautelari secondo le disposizioni degli articolo 54 e seguenti del Codice della crisi.

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