Nei bilanci in forma abbreviata e per quelli delle micro imprese, ‘soglie’ allineate ai livelli dell’inflazione


Dal Sole24Ore…

Aumentate le soglie per la redazione dei bilanci in forma abbreviata e per quelli delle micro imprese e per il consolidato. Il Dlgs 125/2024 attua quanto previsto dalla direttiva 2775/23 in vigore dal 24 dicembre 2023 che, con riferimento alla decorrenza, precisa che gli Stati membri devono mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative entro il 24 dicembre 2024. Pertanto il decreto rivede i criteri dimensionali, relativi ai totali degli attivi dello stato patrimoniale e dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni al fine di tenere conto dell’inflazione cumulata che, per la direttiva, dal 2013 al 2023 si è attestata al 24,3 per cento. 

I limiti relativi ai bilanci in forma abbreviata (Codice civile, articolo 2435-bis) per le società che non hanno emesso titoli negoziati in mercati regolamentati sono ora i seguenti: totale attivo

dello stato patrimoniale 5,5 milioni di euro (ex 4,4 milioni ) e totale ricavi 11 milioni (ex 8,8 milioni). Questi limiti non devono essere superati nel

primo esercizio o, successivamente, per due 

esercizi consecutivi.

Per le microimprese (articolo 2435-ter) il totale dell’attivo è ora 220mila euro (ex 175mila) e quello dei ricavi 440mila euro (ex 350mila), sempre se non superati nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi.

Con riferimento al bilancio consolidato (articolo 27 del Dlgs 127/91) è ora stabilito che non sono soggette all’obbligo di redazione le imprese controllanti che, unitamente alle imprese controllate, non hanno superato, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti: totale degli attivi dello stato patrimoniale 25 milioni di euro (ex 20 milioni) e totale dei ricavi 50 milioni euro (ex 40 milioni)…

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