Dal Sole24Ore. Enti del terzo settore alla prova dei nuovi limiti dimensionali introdotti dalla legge 104/2024 per l’accesso alle forme di rendicontazione semplificata previste dal Codice.
Diverse le novità che imporranno a professionisti e operatori del settore di svolgere un’attenta valutazione sul volume di entrate dell’ente anche tenendo conto dell’eventuale possesso della personalità giuridica da parte dello stesso. Infatti, le modifiche introdotte all’articolo 13 del Codice del Terzo settore (Cts) comportano un innalzamento della soglia per la predisposizione del rendiconto per cassa da 220mila a 300mila euro che, tuttavia, rispetto al passato, sarà riservata ai soli enti privi di personalità giuridica.
Si tratta di una novità, dunque che, pur ampliando la platea dei destinatari, comporta inevitabilmente una restrizione sotto il profilo soggettivo del campo di applicazione. Per gli enti dotati di personalità giuridica, infatti, a partire dal bilancio di esercizio 2025, non ci sarà più la possibilità di avvalersi del rendiconto per cassa, fatta eccezione per le realtà con entrate non superiori a 60mila euro. Ciò comporta, quindi, un cambio di rotta per gli enti del Terzo settore dotati di patrimonialità perfetta che, a prescindere dalla loro dimensione (e salvo il limite a 60mila euro), sono tenuti a predisporre il bilancio di esercizio in forma ordinaria (stato patrimoniale, conto economico, relazione di missione).
Un aspetto che dovrà essere valutato da quelle realtà che in fase di iscrizione al Registro intendano ottenere la personalità giuridica e che, pur avendo entrate inferiori a 300mila euro, non potranno più avvalersi del rendiconto per cassa. Così come la novità delle soglie dimensionali andrà inevitabilmente a incidere su quelle realtà a cui il Cts richiede espressamente – in considerazione delle caratteristiche intrinseche che le contraddistinguono – la necessità di dotarsi di personalità giuridica. È il caso delle società di mutuo soccorso (Sms) o degli enti filantropici che possono assumere questa qualifica nel solo caso in cui abbiano patrimonialità perfetta.
La scelta di prevedere una novità del genere sotto il profilo contabile in considerazione del possesso o meno della personalità giuridica, trova la sua giustificazione nella necessità di garantire maggiore trasparenza e responsabilità a seconda della natura dell’ente.
Gli enti dotati di personalità giuridica, disponendo di un patrimonio autonomo e distinto rispetto a chi li gestisce, sono tenuti a dare una corretta rappresentazione della loro situazione finanziaria e patrimoniale. Ed è in quest’ottica che il bilancio nella sua forma ordinaria garantirebbe maggiore trasparenza e responsabilità contabile.
Un’eccezione a questa regola però potrà essere fatta valere per tutte le realtà, con e senza personalità giuridica (circolare del ministero del Lavoro 6/2024), che abbiano registrato entrate non superiori 60mila euro. Questi avranno la facoltà di utilizzare un rendiconto per cassa con voci aggregate. Senza però nulla togliere a queste realtà di avvalersi comunque del bilancio ordinario qualora intendano rappresentare con maggiore chiarezza verso l’esterno la tipologia di entrate e uscite dell’ente.
Infine, sul fronte della tempistica la legge 104/2024, entrata in vigore il 3 agosto, non ha previsto una disposizione transitoria relativamente all’operatività di queste misure lasciando il ministero del Lavoro intervenire sul punto.
La prima applicazione delle norme, infatti, partirà dal bilancio relativo al primo esercizio finanziario successivo a quello di entrata in vigore della legge 104. Pertanto, per gli enti che presentano coincidenza tra esercizio finanziario e anno solare le novità scattano per il bilancio 2025, con riferimento ai parametri dimensionali dei proventi iscritti nel bilancio 2024. Per le associazioni sportive che chiudono il proprio esercizio al 30 giugno, invece, le novità si applicheranno a far data dal bilancio 2025-2026, considerando i proventi (entrate) dell’esercizio 2024-2025 .