crisi d’impresa: estensione dell’obbligo di segnalazione per i revisori delle spa e delle srl. ecco tutte le novità



Segnalazioni
 finalizzate all’adozione della composizione negoziata anche dal revisore in modo da consentire l’individuazione tempestiva della crisi anche nelle srl che non hanno provveduto alla nomina del sindaco. La segnalazione, tuttavia, dovrà essere effettuata solo in circostanze di crisi ed insolvenza entro 60 giorni dalla conoscenza di tali situazioni e non nelle fasi di pre-crisi. Sono queste le modifiche più rilevanti apportate dal correttivo al codice della crisi, definitivamente approvato il 4 settembre scorso dal Consiglio dei ministri, in merito alla segnalazione nell’istituto della composizione negoziata. 

Qui di seguito il testo del correttivo.

L’evoluzione normativa che ha portato all’approvazione definitiva del correttivo al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII) riflette un iter complesso, mirato a perfezionare un quadro normativo essenziale per la gestione delle crisi aziendali in Italia.

Originariamente emanato con il Dlgs n. 14 del 12 gennaio 2019, il CCII ha subito interventi integrativi e correttivi per affrontare criticità emerse nell’applicazione pratica delle norme. Questa esigenza di aggiornamento ha trovato fondamento nelle deleghe legislative previste dalla Legge n. 155/2017, che hanno autorizzato il Governo a intervenire sulla normativa fino a due anni dopo l’entrata in vigore dell’ultimo decreto attuativo, con un termine finale originariamente previsto per il 15 luglio 2024.

Tuttavia, considerando la procedura dettagliata nella stessa legge, tale scadenza è stata estesa di sessanta giorni, spostando il termine al 13 settembre 2024. In questo contesto, il percorso del decreto legislativo A.G. 178, che introduce modifiche sostanziali al CCII, si è snodato attraverso le valutazioni delle Commissioni Giustizia di Camera e Senato, il parere del Consiglio di Stato, e infine l’esame congiunto delle Commissioni Politiche dell’Unione Europea di entrambi i rami del Parlamento, dimostrando la ricerca di un consenso ampio per garantire un quadro normativo più efficace ed equilibrato.

L’intervento correttivo introduce modifiche al Codice della crisi d’impresa e realizza operazioni di coordinamento e abrogazione di alcune leggi speciali correlate.

NOTA BENE: L’azione intrapresa rientra nell’ambito degli obblighi stabiliti dal PNRR e non comporterà conseguenze negative; al contrario, è diretta a potenziare l’efficacia della riforma in materia di insolvenza, aumentandone l’efficienza potenziale.

Struttura del Codice della crisi d’impresa

Il decreto legislativo correttivo del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, approvato in via definitiva, è strutturato per affrontare e risolvere questioni interpretative emerse dall’attuazione del codice originale, oltre a correggere errori materiali e aggiornare riferimenti normativi.

Il decreto si snoda in 57 articoli, divisi in due Capi principali:

  • Capo I (Articoli 1-51): questa sezione contiene le disposizioni modificative del CCII, dettagliando le revisioni e le integrazioni per ciascuna sezione del codice. Le modifiche sono progettate per chiarire dubbi interpretativi sorti nei primi anni di applicazione e per adeguare il codice alle dinamiche attuali del contesto economico e giuridico.
  • Capo II (Articoli 52-57): include disposizioni di coordinamento e norme abrogative necessarie a seguito delle modifiche introdotte. Inoltre, questo capo comprende disposizioni transitorie che regolano la fase di transizione verso il nuovo regime normativo, assicurando una implementazione fluida e senza discontinuità delle nuove norme.

Vediamo di seguito quali sono state le modifiche più significative apportate al CCII.

Nuove direttive sulla composizione negoziata della crisi d’impresa

L’articolo 5 del correttivo al Codice della Crisi introduce significative modifiche alla disciplina sulla composizione negoziata della crisi. Principalmente, chiarisce che un’impresa può avvalersi di questo strumento non solo in condizioni di crisi conclamata, ma anche in presenza di uno squilibrio patrimoniale o economico-finanziario meno grave. Viene rivista la selezione dell’esperto, considerando le esperienze precedenti, per garantire una maggiore efficacia nel processo. Si sottolinea che l’accesso alla composizione negoziata non altera la classificazione dei crediti e che eventuali decisioni sulle linee di credito devono essere motivate dettagliatamente secondo le norme di vigilanza prudenziale.

Inoltre, l’articolo 5 introduce obblighi di trasparenza riguardo ai procedimenti cautelari e protettivi, permettendo una generalizzazione o limitazione di queste misure a seconda delle circostanze e dei creditori coinvolti. Viene introdotta una forma specifica di accordo transattivo per le agenzie fiscali, e si regola il compenso dell’esperto in modo più equo, basato sulla complessità delle attività svolte. Infine, si apportano modifiche all’accesso al concordato semplificato, eliminando il riferimento all’esito “non positivo” della composizione e chiarendo i criteri per la sua richiesta, inclusa la gestione delle classi di creditori.

Estensione della prededucibilità dei crediti professionali

L’articolo 6 del terzo decreto correttivo del Codice della crisi introduce importanti novità nel trattamento dei crediti professionali, migliorandone la condizione di prededucibilità, cioè la priorità nel pagamento rispetto ad altri crediti in situazioni di insolvenza.

In particolare, questo articolo estende i casi in cui i crediti professionali sono considerati prededucibili: sono inclusi quelli legati all’omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, alle procedure di concordato preventivo e alle prestazioni durante le procedure concorsuali.

NOTA BENE: Tali crediti possono essere soddisfatti fino al 75% del loro valore, a condizione che le procedure o gli accordi siano effettivamente omologati o aperti.

Il decreto approvato in esame preliminare il 10 giugno 2024 non modificava significativamente il trattamento dei crediti nei primi due punti, introducendo invece una nuova regolamentazione per i crediti sorti durante la gestione del patrimonio del debitore e la continuazione dell’attività, specificando la loro prededuzione. Nella versione finale del decreto, nonostante le raccomandazioni delle Commissioni giustizia di Camera e Senato di eliminare la limitazione al 75%, questa soglia è stata mantenuta.

Tuttavia, è stata aggiunta una specifica che consente la prededuzione anche per i crediti professionali sorti successivamente all’apertura delle procedure di crisi, inclusi quelli richiesti dal debitore per il successo della procedura, ampliando così la protezione dei professionisti coinvolti nei risanamenti aziendali.

Nuove regole per il cram down: equilibrio tra crediti pubblici e risanamento aziendale

Il correttivo ter del Codice della crisi ha introdotto alcune novità significative riguardo al trattamento dei crediti tributari e contributivi nell’ambito del processo di cram down, ovvero la procedura che consente al tribunale di imporre un piano di ristrutturazione nonostante l’opposizione di alcuni creditori. Le modifiche mirano a bilanciare la necessità di soddisfare i crediti pubblici con la realtà delle risorse limitate disponibili per le imprese in crisi. Si riassumono le principali.

Soglie di soddisfacimento dei crediti: il testo originale stabiliva che, per procedere al cram down, i crediti tributari e contributivi dovessero essere soddisfatti almeno al 70% se i creditori pubblici rappresentavano meno del 25% del debito totale, o al 60% se rappresentavano il 25% o più. La revisione ha modificato queste soglie, fissandole ora al 50% e 60% del solo debito tributario, escludendo sanzioni e interessi, che corrispondono effettivamente a circa il 37% e il 44% dell’intero debito.

Condizioni per il cram down: è stata introdotta una regola che preclude il cram down quando il debito tributario o contributivo rappresenta almeno l’80% dell’intero debito dell’impresa. Inoltre, il cram down è bloccato se il contribuente ha omesso il pagamento di imposte o contributi per almeno cinque periodi o se almeno un terzo del debito oggetto di transazione deriva da violazioni fraudolente. Queste condizioni sono state stabilite per prevenire l’abuso delle procedure di cram down.

Falcidia dei debiti tributari: non sono state apportate modifiche alla normativa che permette la falcidia dei debiti tributari nella composizione negoziata, con l’esclusione delle risorse proprie dell’Unione Europea. Tuttavia, è stata chiarita la posizione dell’IVA, che non rientra tra le risorse proprie dell’UE eccetto che per una piccola percentuale, sottolineando che può essere oggetto di riduzione.

Tutte queste novità sono finalizzate a rendere il processo di cram down più equilibrato e giusto, evitando penalizzazioni eccessive per i creditori pubblici pur facilitando il risanamento delle imprese in difficoltà finanziaria.

Correttivo-ter: aggiornamenti alla liquidazione giudiziale

Le modifiche alla disciplina della liquidazione giudiziale mirando a rendere il processo più efficiente e tempestivo. Tra le novità principali, il curatore, una volta nominato, deve ora confermare la sua disponibilità e risorse necessarie entro due giorni, pena la revoca dell’incarico. Per quanto riguarda il comitato dei creditori, si introducono distinzioni nei termini di espressione dei pareri: se vincolanti, l’inerzia comporta un intervento del giudice delegato; se non vincolanti, l’inerzia è interpretata come approvazione.

In aggiunta, si aggiornano le disposizioni sugli atti non soggetti ad azione revocatoria, inclusi quelli realizzati nell’ambito del concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio. Le azioni revocatorie possono ora essere promosse entro tre anni dall’apertura della procedura di liquidazione, con un termine di prescrizione quinquennale che decorre dal compimento dell’atto.

Per i rapporti giuridici pendenti, si presta particolare attenzione ai contratti preliminari, garantendo una maggiore protezione al promissario acquirente di beni immobili, sia residenziali che aziendali, con la possibilità di mantenere i contratti validi se rispettate certe condizioni.

Infine, il comitato dei creditori ha, ora, la facoltà di proporre modifiche al programma di liquidazione, e il termine per completare la liquidazione è fissato a cinque anni, prorogabili per cause di forza maggiore. Queste misure sono progettate per bilanciare efficacemente gli interessi di tutte le parti coinvolte e per accelerare le procedure di liquidazione, migliorando l’efficacia complessiva del sistema di gestione delle insolvenze.

Decreto correttivo al CCII, altre novità

Tra le altre novità significative del terzo correttivo al Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, finalizzate a rendere il sistema di gestione delle crisi aziendali più flessibile e inclusivo, si segnalano le seguenti.

Composizione negoziata estesa: adesso gli imprenditori commerciali e agricoli possono accedere alla composizione negoziata anche se già in stato di crisi o insolvenza. Inoltre, si sottolinea l’importanza di preservare i posti di lavoro nel trasferimento di aziende o rami aziendali all’interno della composizione negoziata.

Anticipata emersione della crisi: il decreto legislativo assegna nuovi compiti di segnalazione della crisi agli organi di controllo societario e ai revisori legali, al fine di rilevare più precocemente possibili situazioni di crisi.

Modifiche alla liquidazione controllata: l’articolo 10 modifica la normativa sulla cessazione delle attività del debitore, estendendo la possibilità di aprire una procedura di liquidazione controllata entro un anno dalla cessazione dell’attività e introducendo una deroga specifica per l’imprenditore individuale per facilitare la sua esdebitazione.

Piano attestato di risanamento: viene arricchito il contenuto minimo richiesto per il piano attestato di risanamento. Ora deve includere una descrizione dettagliata della situazione patrimoniale ed economico-finanziaria, specificando analiticamente i costi (inclusi quelli per la sicurezza sul lavoro e la tutela ambientale), i ricavi, il fabbisogno finanziario e le modalità di copertura.

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