Presa di posizione dell’Istituto Nazionale Revisori Legali in merito al DDL che circoscrive la responsabilità, sia in termini quantitativi che temporali, del collegio sindacale e del sindaco unico parametrando la stessa al compenso percepito nell’espletamento dell’incarico. Il nuovo comma introdotto all’art.2407 recita che “L’azione di responsabilità verso i sindaci si prescrive nel termine di 5 anni dal deposito della relazione relativa all’esercizio in cui si è verificato il danno…” e, secondo le motivazioni della relazione illustrativa, è stato introdotto con la necessità di uniformare la disciplina della prescrizione con quella prevista per i Revisori Legali per i quali “l’azione di risarcimento si prescrive nel termine di 5 anni dalla data della relazione…”, in considerazione del fatto che non di rado il collegio sindacale o sindaco unico svolge anche la funzione di revisione legale.
L’INRL osserva che altrettanto non di rado, in molte Srl è stato scelto, ai sensi dell’art.2477, di nominare il solo revisore che invece non svolge anche la funzione di organo di controllo, riservata al collegio sindacale o sindaco unico.
Nell’esprimere un plauso circa la volontà del legislatore di uniformare la disciplina delle scadenze temporali dell’azione risarcitoria, l’INRL – al tempo stesso – si chiede perché tale uniformità non sia stata estesa anche alla quantificazione della responsabilità dei Revisori Legali, prevedendo gli stessi limiti quantitativi ancorati a multipli del compenso annuo percepito.
Da qui l’esplicita richiesta che, all’atto della discussione ed approvazione in Senato presso la Commissione in sede referente, si provveda ad ovviare a questa lacuna, rendendo omogenea la normativa che dovrà entrare in vigore sia per i collegi sindacali, i sindaci unici che per tutti i Revisori Legali.
Per l’INRL la mancata modifica di tale norma porterebbe ad una ‘discriminazione inaccettabile’ e senza alcun senso logico fra sindaco incaricato anche della revisione (debitamente tutelato) ed il revisore legale non incaricato del controllo di legalità, purtroppo non tutelato.