Dal Sole24Ore.
Nuove soglie per la definizione delle Pmi quotate e modifica al regime sanzionatorio sulle attività di revisione. Sono queste alcune delle modifiche apportate allo schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2022/2464 (Csrd) sulla rendicontazione societaria di sostenibilità approvato ieri in modo definitivo dal Consiglio dei ministri.
Rispetto alla versione posta in consultazione, è stata ampliata l’area di applicazione degli obblighi di rendicontazione alle Pmi quotate, modificando il parametro relativo agli occupati.
Secondo la versione presentata in Consiglio dei ministri il numero medio dei dipendenti durante l’esercizio dovrà essere «non inferiore a 11 e non superiore a 250», mentre nello schema posto in consultazione l’intervallo era «superiore a 50 e inferiore a 250».
Pertanto, per Pmi quotate si intendono le società con valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani o dell’Unione europea che alla data di chiusura del bilancio, nel primo esercizio di attività o successivamente per due esercizi consecutivi, rientrino in almeno due dei seguenti intervalli: totale dello stato patrimoniale superiore a 450mila euro e inferiore a 25 milioni, ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiore a 900mila euro e inferiore a 50 milioni e numero medio dei dipendenti occupati durante l’esercizio non inferiore a 11 e non superiore a 250.
Non è stato invece modificato l’ambito di applicazione per estendere gli obblighi alle cooperative di grandi dimensioni secondo quanto osservato dalle commissioni di Camera e Senato.
Lo schema di decreto all’articolo 2, comma 1, individua i soggetti cui si applica ma non menziona le società cooperative, sebbene, ai sensi dell’articolo 2519 del Codice civile, esse applicano integralmente la disciplina di bilancio e di revisione legale dei conti delle società di capitali.
Sono state modificate le disposizioni sanzionatorie connesse ai provvedimenti della Consob sull’attività di attestazione (articolo 26-quater, Dlgs . 39/2010). Su questo tema aveva lanciato un appello Assirevi (si veda «Il Sole 24 Ore» del 9 luglio). È stato stabilito, infatti, che, per i due anni successivi all’entrata in vigore del decreto, le sanzioni amministrative pecuniarie non possano eccedere per le società di revisione 125mila euro e per i revisori della sostenibilità 50mila euro.
In questo modo viene ripristinata la parità di trattamento in materia sanzionatoria tra le società e i componenti dei relativi organi di amministrazione e controllo, da un lato, e i revisori e le società di revisione incaricate dell’attestazione sulla rendicontazione di sostenibilità, dall’altro.
Coerentemente, anche ai fini della determinazione del tipo e ammontare delle sanzioni per i revisori e le società di revisione è previsto che la Consob dovrà tenere conto delle procedure adottate dall’organo amministrativo della società ovvero della circostanza che la violazione sia connessa all’omissione o alla comunicazione di informazioni da parte delle imprese incluse nella catena del valore che non siano sottoposte a controllo della stessa società.
Le disposizioni si applicheranno gradualmente dal 2024 al 2028.
A partire dall’esercizio che inizia dal 1° gennaio 2024 (pubblicazione nel 2025), inizieranno le imprese che sono già soggette agli obblighi di comunicazione di carattere non finanziario introdotti dalla direttiva Nrfd.
Dall’esercizio che inizia il 1° gennaio 2025 (pubblicazione nel 2026) toccherà alle altre grandi imprese. Dall’esercizio che inizia il 1° gennaio 2026 (pubblicazione nel 2027) sarà il momento anche delle Pmi quotate, degli enti creditizi piccoli e non complessi e delle imprese di assicurazione e di riassicurazione captive.
A partire dal 1° gennaio 2028 (con pubblicazione nel 2029), le norme saranno applicabili, infine, alle filiali e succursali di società madri situate al di fuori dell’Unione europea che, negli ultimi due esercizi consecutivi, e per ciascuno di essi, hanno generato ricavi netti da vendite e prestazioni superiori a 150 milioni di euro nel territorio dell’Unione, a livello di gruppo o, se non applicabile, a livello individuale.