Da Informazione Fiscale.
L’ultimo intervento legislativo volto alla necessità di semplificare il meccanismo di gestione e controllo contabile degli enti del terzo settore si è dedicato alla modifica degli artt. 13, 30 e 31 del d.lgs 117/2017.
Con l’art. 4 della legge n. 104/2024, il legislatore si è infatti dedicato alla variazione di alcuni dei limiti imposti agli enti per la redazione del bilancio sottoforma di rendiconto per cassa e di nomina di un organo di controllo con particolari funzioni.
In occasione di questo particolare approfondimento vedremo come sono stati modificati i limiti imposti dagli artt. 30 e 31 del CTS e quali conseguenze ha avuto tale variazione sugli organi preesistenti.
Tale intervento normativo è stato inoltre ripreso e meglio chiarito all’interno della circolare n. 6 del 9 agosto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Organo di controllo ETS: i nuovi limiti dell’art. 30 del CTS
L’art. 30 del d.lgs 117/2017 ante modifiche riportava i seguenti limiti dimensionali, da dover monitorare per due anni prima di rientrare nell’obbligo di dover nominare all’interno di una associazione riconosciuta o non facente parte del terzo settore un organo di controllo:
- totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;
- ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro;
- dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità.
L’obbligo sarebbe altresì cessato se per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non fossero stati superati.
In una fondazione era invece sempre necessaria la nomina di un organo di controllo anche in forma monocratica.
Le modifiche intervenute dall’art. 4 della legge n. 104/2024 hanno innalzato tali requisiti portando i limiti ad i seguenti estremi:
- totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 150.000 euro;
- ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 300.000 euro;
- dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 7 unità.
Resta salva la loro inapplicabilità, la non necessaria nomina di un organo di controllo nel caso in cui i predetti limiti non fossero stati superati per due anni consecutivi.
È, in particolare, il comma 2 dell’art. 30 del CTS, ad aver quindi subito le modifiche introdotte dall’art. 4 della legge n. 104/2024.
Il revisore legale negli ETS e la sua nomina: modifiche all’art. 31 del CTS
L’art. 4 della legge n. 104/2024 è intervenuto anche sull’art. 31 del CTS andando a modificare i limiti imposti dal legislatore al fine di delimitare le casistiche per cui alcuni enti del terzo settore sono obbligati o meno ad eleggere il revisore legale.
Prima delle recenti modifiche il comma 1 dell’art. 31 del d.lgs 117/2017 recitava che “le associazioni, riconosciute o non riconosciute, e le fondazioni del Terzo settore devono nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro quando superino per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:
- totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro;
- ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro;
- dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 12 unità”.
Alla luce di quanto contenuto nell’art. 4 della l.104/2024 dal 3 agosto scorso i nuovi limiti da valutare sono i seguenti:
- totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 1.500.000 euro;
- ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 3 milioni di euro;
- dipendenti occupati in media durante l’esercizio:20 unità.
Il superamento dei limiti dovrà essere valutato riferendosi ai dati del biennio precedente rispetto all’anno in cui sorgerà l’obbligo di nomina.