Da Eutekne.info.
Gli organi di controllo delle associazioni del Terzo Settore nominati anteriormente al 3 agosto 2024 dovrebbero rimanere in carica per il previsto triennio anche se, nell’esercizio in corso ed eventualmente nel successivo, l’ente non superasse i nuovi parametri dell’art.30 del Dlgs 117/2017 (Codice del Terzo settore).
Nei casi di enti al di sotto dei nuovi parametri sarà invece ammissibile revocare i revisori per giusta causa. E’ quanto si desume dalle nuove disposizioni introdotte dalla L.104 del 4 luglio 2024 in vigore da oggi.