Certificazione tecnica e verifica contabile: rischio di ‘corto circuito’ tra i ruoli di certificatore e quello di revisore


Dal Sole24Ore. Le ultime norme in tema di ricerca e sviluppo hanno introdotto la figura del certificatore accanto a quella del professionista (articolo 1, comma 206, della legge di Bilancio 2020), dando così la possibilità alle imprese interessate di avviare la richiesta per ottenere una certificazione tecnica che attesti la qualificazione degli investimenti effettuati in ambito ricerca e sviluppo, con carattere retroattivo per le annualità 2015-19.

Ciò potrebbe far sorgere qualche dubbio sulla tenuta della procedura volta al riconoscimento del bonus fiscale, che si fonda su un doppio binario: ottenimento di una certificazione tecnica e rilascio di una certificazione contabile da parte di un soggetto incaricato della revisione legale dei conti, quale professionista esterno e indipendente iscritto presso il registro dei revisori (articolo 8, Dlgs 39/2010).

I dubbi possono nascere dal disallineamento temporale delle due tipologie di certificazione. Per quella tecnica si è verificata l’evoluzione normativa che ha portato al subentro della figura del certificatore regolato dal Dpcm 15 settembre 2023 al posto di quella introdotta inizialmente dalla legge di Bilancio 2020. Per la figura contabile non è invece cambiato nulla.

Relativamente alle spese sostenute nel periodo 2015-19 le imprese si potrebbero perciò trovare ad avere una certificazione contabile rilasciata sulla base della relazione tecnica dell’esperto disciplinata dalla legge di Bilancio del 2020 e in qualche modo superata dalla nuova certificazione.

A questo punto si potrebbero aprire due scenari:

1 la relazione dell’esperto potrebbe essere confermata dal certificatore accreditato presso il nuovo registro del Mimit. In questo caso anche la certificazione contabile troverebbe conferma e la procedura finalizzata al riconoscimento del credito non avrebbe alcun impatto;

2 la relazione dell’esperto potrebbe essere non confermata in tutto o in parte dal certificatore. In tale ipotesi c’è da chiedersi quali ricadute potrebbero esserci

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