Professionisti, via libera alle domande all’Inps per l’iscro (indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa)


SEDE INPS


Da ItaliaOggi. Via libera alle domande della nuova Iscro, l’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa per i professionisti senza cassa iscritti alla gestione separata dell’Inps. Le domande per l’anno 2024 (se c’è stata riduzione di reddito nel 2023 rispetto al biennio 2021/2022) si presentano dal 1° agosto al 31 ottobre. Lo spiega l’Inps nella circolare n. 84/2024, illustrando la disciplina dello speciale sussidio (da 250 a 800 euro mensili per sei mesi) riservato ai professionisti, a regime quest’anno dopo il triennio 2021/2023 di sperimentazione. Con la domanda, il professionista autorizza l’Inps a iscriverlo al Siisl… Ecco nel dettaglio il contenuto della circolare:

2.  Destinatari 

L’ articolo 1, comma 143, della legge n. 213 del 2023, prevede che l’indennità ISCRO è riconosciuta ai soggetti iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell’articolo 53 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR).

In particolare, tale indennità è riconosciuta ai liberi professionisti, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplice con reddito da lavoro autonomo iscritti alla citata Gestione separata e in possesso dei requisiti di cui al successivo paragrafo 3.

3. Requisiti

L’indennità ISCRO è riconosciuta ai lavoratori, come individuati al precedente paragrafo 2, che possono fare valere congiuntamente, oltre l’iscrizione alla Gestione separata, anche i seguenti requisiti, previsti dall’articolo 1, comma 144, della legge n. 213 del 2023:

a) non essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie;

b) non essere beneficiari di Assegno di inclusione di cui al decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85;

c) aver prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, inferiore al 70 per cento della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei due anni precedenti all’anno precedente alla presentazione della domanda;

d) aver dichiarato, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a 12.000 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all’anno precedente;

e) essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;

f) essere titolari di partita IVA attiva da almeno tre anni, alla data di presentazione della domanda, per l’attività che ha dato titolo all’iscrizione alla gestione previdenziale in corso”.

Si ricorda, che l’iscrizione alla Gestione separata deve essere formalizzata, ai sensi del richiamato articolo 2, commi 26 e 27, della legge n. 335 del 1995, a cura del libero professionista, non conseguendo in via automatica agli adempimenti dichiarativi e di versamento della contribuzione effettuati; pertanto, è necessario, per la fruizione dell’indennità, che i potenziali destinatari della stessa procedano prima della presentazione della domanda alla formale iscrizione – con le consuete modalità – alla predetta Gestione.

3.1 Assenza di titolarità di trattamento pensionistico diretto e di iscrizione presso altre forme previdenziali obbligatorie

Ai fini dell’accesso all’indennità ISCRO il richiedente la prestazione non deve essere titolare di trattamenti pensionistici diretti a carico, anche pro quota, dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e delle forme esclusive, sostitutive, esonerative e integrative della medesima, delle forme previdenziali compatibili con l’AGO, della Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, degli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, nonché dell’indennità di cui all’articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni (c.d. APE sociale). Riguardo ai rapporti con tale ultima indennità, come chiarito al paragrafo 7.3 della circolare n. 62 del 25 maggio 2022, si ribadisce che, ove sia riconosciuta l’APE sociale, l’indennità ISCRO in godimento, la cui percezione si sovrapponga a quella dell’APE sociale, è considerata come prestazione indebita e, in quanto tale, è recuperata dall’Istituto.

La prestazione ISCRO è, invece, compatibile e cumulabile con l’assegno ordinario di invalidità, di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.

La lettera a) del comma 144 del richiamato articolo 1 prevede, unitamente al requisito di cui sopra, la non iscrizione del richiedente l’indennità ISCRO ad altre forme previdenziali obbligatorie. Tale requisito si intende soddisfatto qualora l’assicurato non risulti iscritto presso altre forme previdenziali obbligatorie alla data di presentazione della domanda.

I richiamati requisiti, ai sensi del comma 146 dell’articolo 1 in argomento, devono entrambi sussistere – oltre che alla data di presentazione della domanda – durante l’intero periodo di fruizione della prestazione ISCRO, pena la decadenza dalla stessa (cfr. il successivo paragrafo 6 della presente circolare). 

3.2 Non essere beneficiari di Assegno di inclusione di cui al decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85

Ai fini dell’accesso alla prestazione ISCRO, la lettera b) del comma 144 dell’articolo 1 della legge n. 213 del 2023 prevede che il richiedente l’indennità non debba essere beneficiario dell’Assegno di inclusione di cui al decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. Anche con specifico riferimento a tale requisito, il successivo comma 146 dispone che il requisito deve permanere durante l’intero periodo di fruizione della indennità ISCRO, pena la decadenza dalla prestazione stessa (cfr. il successivo paragrafo 6 della presente circolare).

3.3 Avere prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, inferiore al 70 per cento della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei due anni precedenti all’anno precedente alla presentazione della domanda

L’articolo 1, comma 144, lettera c), della legge n. 213 del 2023 prevede un ulteriore requisito reddituale che l’assicurato deve fare valere per l’accesso all’indennità ISCRO. In particolare, ai sensi della richiamata disposizione normativa, il richiedente la prestazione, nell’anno che precede la presentazione della domanda dell’indennità ISCRO, deve avere prodotto un reddito da lavoro autonomo inferiore al 70 per cento della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei due anni precedenti all’anno che precede quello di presentazione della domanda.

In ragione della disposizione sopra richiamata, pertanto, il reddito utile per la verifica di tale requisito varia in funzione dell’anno di presentazione della domanda.

Se, ad esempio, la domanda di indennità ISCRO è presentata nell’anno 2024, il reddito da lavoro autonomo da considerare è quello risultante dalla dichiarazione dei redditi dell’anno 2023 (anno precedente alla presentazione della domanda) che deve essere inferiore al 70 per cento della media dei redditi da lavoro autonomo degli anni 2021 e 2022 (due anni precedenti all’anno che precede la presentazione della domanda).  

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