Terzo settore: per gli enti minori rendiconti contabili semplificati


Dal Sole24Ore.

Politiche sociali e Terzo settore: il Ddl diventa legge. Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge 104/2024, si certifica l’entrata in vigore – a partire dal 3 agosto – di numerose novità per operatori ed enti del mondo non profit.

Anzitutto, particolare attenzione meritano le misure riservate a minori e servizi sociali. Si prevede infatti l’istituzione, presso il ministero del Lavoro, di un tavolo nazionale con funzioni di supporto, valutazione e analisi degli interventi d’integrazione e inclusione dei minori fuori famiglia, in affidamento o in carico ai servizi sociali, nonché dei neomaggiorenni in prosieguo amministrativo. Mentre per quanto riguarda i servizi sociali, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale, si concede alle Unioni di Comuni di assumere a tempo indeterminato assistenti sociali. 

Ma le novità impattano anche sulla disciplina degli enti del Terzo settore (Ets) da un punto di vista civilistico, contabile, e fiscale.

Sotto il primo aspetto, dal 3 agosto le assemblee online entrano in pianta stabile nel Terzo settore, sempre purché lo statuto non disponga in senso contrario. Una previsione che rappresenta il naturale esito di una serie di proroghe succedutesi già a partire dal periodo pandemico. Per le reti associative, invece, si fissa il termine (un anno) entro cui provvedere al reintegro del numero minimo di enti associati, pena la cancellazione dal Registro unico. 

Per le Onlus si provvede ad ampliare l’ambito soggettivo delle ipotesi in cui la perdita della relativa qualifica non comporta lo scioglimento dell’ente e, dunque, non impone la devoluzione del patrimonio. A ben vedere, l’estensione riguarda quelle realtà che, in ogni caso, non potrebbero accedere al Registro unico in quanto sottoposte a direzione, coordinamento o controllo da enti pubblici, nonché il trust-Onlus, in quanto privo di un’autonoma soggettività giuridica. Si evitano in tal modo effetti penalizzanti derivanti dal venir meno della disciplina Onlus una volta ottenuto il placet europeo sulla nuova fiscalità degli Ets. 

Sul fronte contabile, a partire dall’anno prossimo gli Ets beneficeranno di un termine mobile per il deposito della documentazione contabile, pari a 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio (anziché il termine fisso del 30 giugno). Ciò significa che le realtà con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare avranno più tempo per il deposito. Simile ragionamento vale anche per imprese e cooperative sociali, che dovranno adempiere entro 60 giorni dall’approvazione dei documenti contabili.

Sempre in tema dei bilanci, si innalza la soglia entro cui gli Ets potranno predisporre il solo “rendiconto per cassa”, limitando tuttavia tale possibilità agli enti privi di personalità giuridica. 

Si introduce altresì l’opzione per la redazione di un rendiconto con entrate e uscite in forma aggregata, riservata agli Ets con ricavi inferiori a 60mila euro. Per l’effettiva applicazione di tale misura dovrà attendersi, tuttavia, la predisposizione di un appositi modelli da parte del ministero del Lavoro. 

Lato fiscale, si fissa nella percentuale del 3% la quota annua di utili netti che le imprese sociali devono destinare a fondi istituiti da enti e associazioni riconosciute ai fini dell’attività di vigilanza e ad associazioni di rappresentanza e vigilanza sulle cooperative….

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