Dal Sole24Ore.
Diventano più soft i requisiti di ingresso e permanenza nell’Albo nazionale dei gestori delle crisi d’impresa, che non si chiamerà più Albo ma Elenco.
Sono le novità previste dal decreto legislativo correttivo del Codice della crisi d’impresa che è stato approvato in prima lettura dal Consiglio dei ministri il 10 giugno scorso: deve ora ottenere i pareri delle commissioni parlamentari competenti e poi tornare al Consiglio dei ministri per la seconda e definitiva approvazione. Le modifiche alle norme sull’Albo non dovrebbero però subire ulteriori correzioni.
Il decreto correttivo rivede il Codice della crisi in più parti e interviene anche sugli articoli che disciplinano l’Albo nazionale dei gestori delle crisi d’impresa, dal quale i tribunali devono attingere per affidare gli incarichi di curatore, commissario giudiziale o liquidatore. Dal primo aprile 2023 l’Albo ha infatti sostituito gli elenchi territoriali dei tribunali.
Nuovo nome
Non si chiamerà più Albo ma Elenco nazionale dei gestori della crisi perché, come spiega la relazione illustrativa, a farne parte non sono solo professionisti: oltre a commercialisti, avvocati e consulenti del lavoro (e agli studi associati e alle società composte da iscritti agli stessi albi) può infatti accedervi chi ha svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società di capitali o cooperative, purché non sia intervenuta una liquidazione giudiziale.
Le modifiche chiariscono inoltre che l’Elenco comprende anche i professionisti indipendenti incaricati dal debitore e che la vigilanza esercitata dal ministero della Giustizia sarà effettuata «nel rispetto delle competenze attribuite agli ordini professionali».
Tirocinio
Il decreto correttivo cancella il requisito del tirocinio di sei mesi oggi necessario per accedere all’Albo. L’eliminazione riguarda però solo i professionisti ordinistici (commercialisti, avvocati e consulenti del lavoro) e non gli esperti non ordinistici, per i quali continuerà a sussistere.
Ai primi basterà invece attestare con un’autocertificazione il possesso di un’adeguata esperienza acquisita tramite lo svolgimento, negli ultimi cinque anni, dell’attività di attestatore, curatore, commissario giudiziale o liquidatore giudiziale «in proprio o in collaborazione con altri professionisti già iscritti all’Elenco».
Resta invariato l’altro requisito di accesso e cioè l’assolvimento di un obbligo formativo di 40 ore (per i non ordinistici è di 200 ore).
Aggiornamento
Per i professionisti iscritti agli ordini diminuiranno anche le ore di formazione per l’aggiornamento biennale, che passeranno da 40 a 18 e potranno essere acquisite mediante partecipazione a corsi o convegni organizzati dagli ordini professionali oltre che da università pubbliche o private. Gli ordini potranno inoltre stabilire criteri di equipollenza tra l’aggiornamento biennale e i corsi di formazione professionale continua.