Dal Sole24Ore.
Revisori esclusi, per ora, dalla mitigazione delle sanzioni in relazione alla rendicontazione di sostenibilità. L’appello di Assirevi, l’Associazione delle società di revisione – pienamente condiviso anche dall’INRL – punta a eliminare la disparità, presente nello schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva Csrd, all’esame del Parlamento.
Il punto è la rendicontazione di sostenibilità. In caso di violazioni le sanzioni comminabili dalla Consob (per le società quotate) sono particolarmente pesanti: per le società, da 5mila a 10 milioni di euro, ovvero fino al 5% del fatturato; per i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo nell’ambito di tali società, nonché per il personale, al ricorrere di determinate circostanze, da 5mila a 2 milioni di euro; per i componenti dell’organo di controllo, in relazione alla violazione dei doveri di vigilanza da 10mila a 1,5 milioni di euro.
In una recente lettera di Abi, Ania e rappresentanti del mondo professionale è stata messa in evidenza la sproporzione delle sanzioni sul reporting di sostenibilità (si veda «Il Sole 24 Ore» del 19 aprile), il legislatore ha optato per una formula di compromesso.
Il comma 2 dell’articolo 10 dello schema di decreto di recepimento della Csrd dispone che, per i primi due anni dall’entrata in vigore del decreto, le sanzioni amministrative pecuniarie (previste dall’articolo 193 del decreto legislativo 58 del 1998) non possano eccedere: per le società, l’importo di 2,5 milioni; per le persone fisiche, i 150mila euro.
Consob, inoltre, per determinare la tipologia e l’ammontare delle sanzioni dovrà tenere conto di almeno una delle seguenti circostanze: delle procedure adottate dall’organo amministrativo della società per la redazione della rendicontazione di sostenibilità, anche alla luce di eventuali linee guida o indicazioni fornite dalle Autorità nazionali ed europee; dell’eventualità che le violazioni derivino da informazioni erroneamente comunicate od omesse da soggetti terzi, ivi incluse le società figlie, e dalle imprese incluse nella catena del valore che non siano sottoposte a controllo della stessa società.
Tuttavia, per quanto riguarda i revisori e le società di revisione, lo schema di decreto non prevede né le limitazioni all’ammontare delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall’articolo 10, comma 2, per i primi due anni dall’entrata in vigore, né i particolari criteri di individuazione e determinazione delle sanzioni in relazione alle procedure implementate dalla società per la predisposizione della rendicontazione di sostenibilità e alla natura dei soggetti da cui provengono le relative informazioni.
L’auspicio è che la versione definitiva del decreto sani la disparità di trattamento rispetto agli organi di amministrazione e controllo. Tra l’altro, i revisori e le società di revisione sono stati dimenticati anche nel Pdl Schifone sulle limitazione della responsabilità del collegio sindacale. Una “dimenticanza” a cui, pure in questo caso, i professionisti chiedono di porre rimedio.