corte costituzionale: la sentenza sulle responsabilità del revisore legale e i tempi per la prescrizione


Da ItaliaOggi. Per i giudici della Corte costituzionale non è incostituzionale far decorrere dal deposito della relazione sul bilancio la prescrizione del diritto al risarcimento del danno della società che ha conferito l’incarico

Nella disciplina delle azioni di responsabilità nei confronti dei revisori legali dei conti, non è manifestamente irragionevole far decorrere, dalla data di deposito della relazione sul bilancio, il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno che può far valere la società che ha conferito l’incarico.

È quanto si legge nella sentenza n. 115 con cui la Corte costituzionale ha ritenuto non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Milano sull’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sul presupposto che l’ambito applicativo della disposizione si intenda riferito alla sola azione risarcitoria della società.

La Corte ha ricordato che il legislatore ha un ampio margine di discrezionalità nel disciplinare la decorrenza della prescrizione e che, nel caso delle azioni risarcitorie, deve contemperare l’interesse del danneggiato a far valere il proprio diritto al risarcimento con le esigenze di certezza del diritto e di tutela dell’interesse del danneggiante a non doversi difendere a distanza di molto tempo da richieste di danni.

La Corte ha ritenuto che, nel caso dei revisori legali, il bilanciamento realizzato dalla norma censurata non sia manifestamente irragionevole quando l’azione risarcitoria è fatta valere dalla stessa società che ha conferito l’incarico.

In tale ipotesi, infatti, da un lato, il revisore è esposto a una responsabilità solidale con gli amministratori e, da un altro lato, sin dal deposito di una relazione inesatta o scorretta, il suo inadempimento produce un danno alla società che ha conferito l’incarico, la quale può già far valere una pretesa risarcitoria.

Quel medesimo termine non può invece valere per soci e terzi, i quali, fintantoché l’affidamento ingenerato dalla relazione erronea o scorretta non abbia determinato un concreto sviamento della loro autonomia negoziale, non subiscono danni.

A essi dovrà, dunque, applicarsi la regola generale dell’art. 2947 cod. civ., che fa decorrere la prescrizione dal fatto illecito produttivo di danni.

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