Professionisti: le certificazioni uniche per i redditi 2024 vanno inviate entro il 31 marzo 2025


Dal Sole24Ore.

Le certificazioni uniche (Cu) per i redditi 2024 dei professionisti dovranno essere inviate entro il 31 marzo 2025. Rivisti anche i calendari delle dichiarazioni da presentare nel 2025 e i termini per i versamenti dell’Iva per le liquidazioni dell’anno 2024. A prevederlo è il decreto correttivo approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri del 20 giugno che ridisegna gli adempimenti e il rapporto fisco-contribuente a partire dal periodo di imposta 2024.

Quest’anno la dichiarazione precompilata avrebbe dovuto essere estesa, in via sperimentale, ai titolari di partita Iva. Ma il termine per l’invio delle Cu dei professionisti da parte dei sostituti di imposta scade il 31 ottobre, per cui al momento del rilascio dei programmi di compilazione della precompilata 2024 gran parte delle Cu non erano state acquisite. L’accavallamento delle scadenze ha creato una importante (anche se non l’unica) difficoltà pratica che ha reso impossibile anche una sommaria compilazione automatica dei quadri RE dei professionisti. Per evitare che il problema si ripresenti in futuro, la scadenza di invio delle Cu 2025, relative ai compensi percepiti nel 2024 dai professionisti, viene anticipata al 31 marzo 2025: l’anno prossimo sarà così assicurata la tempestiva disponibilità di tutti i dati di proventi e ritenute e, auspicabilmente, sarà possibile precompilare in automatico almeno i campi dei componenti positivi del quadro RE, con le relative ritenute. Rifiniture anche per le scadenze Iva, a partire dal 2024: l’opzione di rinviare e cumulare con i versamenti successivi (ma non oltre quello del 16 dicembre) le liquidazioni periodiche sotto i 100 euro, viene esclusa per l’Iva del mese di dicembre, che va comunque versata entro il 16 gennaio. Anche se la Lipe di dicembre chiude con meno di 100 euro, quindi, la relativa imposta sarà versata a gennaio. Per i contribuenti trimestrali, il termine finale per versare l’iva delle liquidazioni dei primi tre trimestri, anche se inferiori – singolarmente e cumulativamente – a 100 euro, viene anticipato al 16 novembre (data di scadenza naturale del terzo versamento), rispetto alla vigente scadenza del 16 dicembre, allineata a quella dei contribuenti mensili.

Previous Approvato in Senato e in via definitiva il Ddl sul Terzo Settore. Ecco le principali novità
Next Per i bilanci degli enti del terzo settore la scadenza del deposito diventa 'mobile'