Dal Sole24Ore.
Il collegio sindacale nell’ambito dell’attività di controllo sulla gestione di cui all’articolo 2403 del Codice civile, vigila anche sull’osservanza delle norme procedurali inerenti alla redazione e alla pubblicazione del bilancio consolidato. In questo senso si esprime la norma di comportamento 3.9 (in vigore dal 1° gennaio 2024) che, nel commento, precisa che in capo all’organo di controllo non è previsto alcun obbligo di relazione né di formali espressioni di giudizio in ordine al bilancio consolidato. Tale compito, dal combinato disposto degli articoli 41 del Dlgs 127/1991 e 14 del Dlgs 39/2010 è in capo al soggetto incaricato della revisione legale.
La stessa norma 3.9, nell’ambito dei criteri applicativi, però precisa che l’organo di vigilanza può comunque esprimere, laddove lo ritenga opportuno, proprie osservazioni e proposte sul bilancio consolidato in ambito assembleare o in altro ambito. Occorre infatti ricordare che il collegio, nel corso della propria attività di vigilanza, si premura di:
1 richiedere all’organo amministrativo informazioni sulla composizione del gruppo e sui rapporti di partecipazione;
2 verificare l’esistenza, nell’ambito dell’organizzazione della capogruppo, di una funzione responsabile dei rapporti con controllare e collegate, valutandone l’operatività e l’efficienza;
3 esaminare la relazione predisposta dal soggetto incarico della revisione legale dei conti, con cui scambia dati e informazioni rilevanti;
4 richiedere all’organo amministrativo tempestive informazioni su operazioni di maggior rilievo patrimoniale, finanziario ed economico intervenute con le società appartenenti al gruppo;
5 effettuare sul bilancio consolidato e sulla relazione sulla gestione le stesse attività di vigilanza che normalmente effettua sul bilancio di esercizio.