Approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il decreto correttivo del Codice della Crisi d’impresa


Dai Media economici.

Importanti novità per i  professionisti  nel decreto correttivo del Codice della  crisi d’impresa, con una spinta privatistica e negoziale degli strumenti di ristrutturazione previsti dal Codice. E’ stato approvato ieri dal Consigliop dei Miniostri ed in VIA PRELIMINARE il decreto correttivo al Ccii. Rivisitati alcuni passaggi-chiave: dal professionista indipendente (art. 2, lett.o), all’esperto della Cnc, sino ad arrivare ai controllori sindaci e revisori, tutto il percorso della crisi d’impresa, precoce e interno al risanamento, esalta l’intervento degli iscritti agli albi professionali, la cui formazione varrà anche per l’iscrizione all’elenco dei gestori della crisi ex art. 356 e per l’iscrizione varranno anche le esperienze dell’ultimo quinquennio quale attestatore, curatore, commissario giudiziale o liquidatore giudiziale, in proprio o in collaborazione con professionisti iscritti all’elenco.

E’ stata, così fatta chiarezza in ordine alle competenze del professionista attestatore incaricato dal debitore per valutare la veridicità e della fattibilità dei piani e che nella vecchia legge fallimentare poteva essere unicamente un iscritto all’ albo dei commercialisti e degli avvocati in possesso dell’iscrizione nel registro dei revisori legali. La norma prevede ora anche di sostituire l’albo ministeriale ex art. 356 con un semplice obbligo di iscrizione all’elenco dei gestori della crisi.

Le principali novità al Codice della crisi d’impresa

Per estendere la transazione fiscale
Nella CNC (Art. 23)Prevista possibilità di formulare una proposta di accordo transattivo con l’AdE e l’AdER, con esclusione dell’IVA. Obbligo di attestazione sulla convenienza e di relazione del revisore legale su completezza e veridicità dati aziendali.
Cram down fiscale e previdenziale negli ARD (Art. 63)Innalzate le % di soddisfacimento minimo dei creditori erariali e previdenziali dal 30% al 60% ai fini del cram down (dal 40% al 70% se crediti vantati da altri creditori aderenti è inferiore a 1/4 dell’importo complessivo dei crediti) negli accordi di ristrutturazione dei debiti (ARD) ex art. 57 e ss
PRO (art. 64 bis) e procedure di gruppo (art. 284 bis)Esteso ambito di applicazione della transazione fiscale e previdenziale al PRO (Piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione) e prevista la possibilità di presentazione proposta unitaria TF nelle procedure di gruppo.
Presupposti CP in continuità di gruppo (Art. 285)Non è più richiesta la prevalenza, basta che i creditori delle imprese del gruppo siano soddisfatti anche in misura non prevalente dal ricavato prodotto dalla continuità aziendale.
Per la composizione negoziata della crisi
Segnalazione dell’organo di controllo (Art. 25-octies)Estensione al revisore legale della segnalazione ex art. 25 octies. Inoltre, viene previsto un termine di 60 giorni dalla conoscenza delle condizioni di crisi perché la segnalazione possa essere considerata tempestiva.
Doveri delle banche nella composizione negoziata (Art. 16, co 5)La notizia dell’accesso alla CNC e il coinvolgimento nelle trattative, oltre a non costituire di per sé causa di sospensione o revoca delle linee di credito, non può costituire la ragione per una diversa classificazione del credito.
Misure protettive (Art. 18)Nella CNC le misure protettive vengono richieste automaticamente nei confronti di tutti i creditori. Andrà specificato se si intende limitarle a determinati creditori.
Per agevolare il concordato semplificato
Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie (Art. 166)Estesa esenzione da revocatoria al concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio.
Per chiarire il Concordato preventivo
Finanziamenti garantiti dallo Stato (Art. 87, co 1, lett. p-bis)In caso di concordato, obbligo di stanziamento di fondi rischi relativi a finanziamenti garantiti dallo Stato nell’ipotesi di escussione della garanzia e nei limiti delle previsioni di soddisfacimento del credito.
Proposte concorrenti (Art. 90)Basta il 5% dei crediti per presentare una proposta concorrente di concordato preventivo
Cross Class Cram Down (art. 112, co. 2 lett. d)Modificato e chiarito il sistema di omologa da parte del tribunale se tale adesione è determinante ai fini del raggiungimento della maggioranza delle classi
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