Società per azioni: ai sindaci responsabilità delimitate ma obbligo di vigilanza e di ‘reazioni’ su operazioni ‘imprudenti’


Dal Sole24Ore.

La responsabilità solidale e priva di limiti dei sindaci con gli amministratori (ex articolo 2407, comma 2) è una delle maggiori criticità che affligge la governance delle società di capitali.

La proposta di legge AC 1276, approvata dalla Camera il 29 maggio, ha lo scopo di attenuare tale criticità introducendo, al pari di tanti ordinamenti esteri, il sistema del multiplo del compenso. In aggiunta, per eliminare un’altra stortura del sistema, tale proposta rivede il regime della prescrizione dell’azione di responsabilità (si veda «Il Sole 24 Ore» di ieri).

I sindaci vigilano (articolo 2403) sulla gestione affinché sia attuata secondo criteri di ragionevolezza economica (rectius: rispetto dei principi di corretta amministrazione) al fine di tutelare non solo l’interesse dei soci ma anche quello, concorrente, dei creditori sociali. La vigilanza non deve limitarsi a un mero e formale controllo sulla documentazione messa a disposizione dagli amministratori ma deve, se del caso andare oltre e, ex articolo 2403-bis, acquisire notizie sull’andamento generale e su specifiche operazioni, intervenendo attivamente per incidere su condotte reputate non conformi alla legge.

Utilizzando le espressioni della Suprema Corte, i sindaci hanno un preciso obbligo di reazione di fronte a operazioni realizzate dagli amministratori, manifestamente imprudenti e prive di logiche economiche con la formulazione di rilievi e l’attivazione dei poteri di reazione.

La giurisprudenza precisa che l’attività di vigilanza e controllo deve andare oltre il dato letterale delle disposizioni civilistiche ed estendersi a qualsiasi attività o omissione in grado di mettere a rischio la continuità aziendale; non è necessaria l’individuazione di specifici comportamenti che si pongano espressamente in contrasto con tale dovere, essendo invece sufficiente che i componenti dell’organo di controllo non abbiamo rilevato una macroscopica violazione o comunque non abbiano in alcun modo reagito di fronte ad atti di dubbia legittimità e regolarità.

L’attività del Collegio deve essere ancora più diligente in una situazione di sospetto di irregolarità gestionali e in cui ricorrono segnali di pericolo per la presenza di situazioni critiche dal punto di vista economico e finanziario.

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