Qui di seguito il testo relativo alla proposta di modifica al Codice del Terzo Settore, di cui al decreto legislativo del 3 luglio 2017 n.117. La proposta emendativa riguarda i soggetti abilitati a depositare gli atti di cui all’articolo 48 del presente decreto legislativo sono quelli individuati dal decreto ministeriale di cui al precedente comma (Articolo 20, comma 2 del Decreto Ministeriale 15 settembre 2020 n. 106) nonché i revisori legali ed i professionisti certificati a norma UNI 11511 e qualificati ai sensi della legge n. 4 del 2013.
In buona sostanza la proposta emendativa intende correggere una lacuna nella disciplina del registro unico del terzo settore – RUNTS – in quanto non è prevista la possibilità per i revisori legali ed i professionisti certificati a norma UNI 11511 e qualificati ai sensi della legge n. 4 del 2013 di poter depositare il bilancio sociale degli enti del terzo settore nel suddetto registro.
Il RUNTS è il registro telematico istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in attuazione degli artt. 45 e segg. del Codice del Terzo Settore (Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117), per assicurare la piena trasparenza degli enti del Terzo settore (ETS) attraverso la pubblicità degli elementi informativi che vi sono iscritti.
In particolar modo, l’articolo 53 del Codice del Terzo settore stabilisce che sia un decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali a prevedere le modalità di iscrizione al registro individuando i documenti da presentare ai fini dell’iscrizione e le modalità di deposito degli atti, tra cui il bilancio sociale, nonché le regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del summenzionato registro.
In virtù di tale disposizione è stato emanato il Decreto Ministeriale del 15 settembre 2020 n. 106, il quale all’articolo20 disciplina le informazioni e i depositi successivi all’iscrizione nel RUNTS ed al comma 2, lettera c) dichiara abilitati al deposito del bilancio (e degli altri atti) soltanto i professionisti iscritti all’Albo Unico dei Dottori commercialisti previsto nell’articolo 34, comma 5, lettera a) del decreto legislativo 139/2005.
Sicché ad una mera lettura letterale del disposto si potrebbe ritenere (e gli organi sociali sarebbero portati a ritenere) che solo i professionisti iscritti in questo albo possano essere incaricati all’adempimento del deposito, escludendo sia gli esperti contabili che i professionisti non iscritti ad albi.
Siffatta interpretazione in chiave di “esclusiva” di tali professionisti sarebbe, tuttavia, viziata di illegittimità che è palesata anche dal fatto che presso il registro delle Imprese l’incarico del deposito di atti e bilanci può essere conferito anche ai revisori legali ed ai professionisti non iscritti ad albi ed operanti nell’ambito della libertà di esercizio professionale;costoro –come è noto –compilano senza alcuna preclusione l’istanza telematica di deposito sulla piattaforma del portale del Registro delle Imprese come intermediari autorizzati.
In un contesto nel quale il RUNTS si affianca e si ispira al registro delle Imprese –quanto agli effetti costituitivi e dichiarativi e quanto ai collegamenti tra i due registri –è giuridicamente coerente ritenere che, anche nel caso del RUNTS, debba valere lo stesso principio e la stessa disciplina e quindi debba operare la legittimazione a ricevere l’incarico di deposito dei bilanci anche da parte di revisori legali e professionisti non iscritti in albi.
Alla luce di queste considerazioni, la presente proposta emendativa mira, con norma primaria, a prevedere espressamente che i revisori legali ed i professionisti certificati a norma UNI 11511 e qualificati ai sensi della legge n. 4 del 2013 siano abilitati a depositare gli atti di cui all’articolo 48 del suddetto decreto legislativo n. 117 del 2017.