Crisi d’impresa: nella composizione negoziata maggiori poteri all’amministratore


Dal Sole24Ore.

Il legislatore ha attribuito, ora in via esclusiva, la legittimazione ad accedere agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza agli amministratori della società, assicurando loro la piena indipendenza rispetto a ogni possibile condizionamento da parte dei soci (articolo 120 bis, comma 1, del Codice della crisi d’impresa).

Il nuovo assetto dei poteri societari offerto dal Codice della crisi (si veda «Il Sole 24 Ore» del 3 maggio) ha senza dubbio comportato un significativo arretramento dei soci a favore dell’organo amministrativo.

In particolare, il comma 4 prevede che – dall’iscrizione nel registro delle imprese della decisione di accedere alla procedura di concordato e sino alla sua omologazione – il potere dei soci di revocare gli amministratori non sia più discrezionale e illimitato, potendo essere esercitato soltanto in presenza di giusta causa.

La stessa norma ha, altresì, cura di precisare che l’accesso a una procedura concorsuale non costituisce giusta causa di revoca dalla carica e, infine, a ulteriore tutela dell’autonomia degli amministratori, prevede la necessità che la decisione di revoca assunta nel periodo di protezione sia approvata con decreto dalla sezione specializzata del tribunale delle imprese.

Il concreto esercizio del potere in commento inizia ad essere investigato dalla giurisprudenza di merito, che – in uno dei primi arresti – ha rigettato l’istanza di approvazione della delibera assembleare di revoca, la quale sia intervenuta a seguito della decisione di accedere a uno degli strumenti di regolazione della crisi. Nel caso affrontato dal Tribunale dell’Aquila (sentenza del 18 aprile 2023), i giudici hanno anzitutto delineato i confini della nozione di «giusta causa».

Previous Contabilità e Fiscalità - Lunedì 27 maggio
Next Terzo settore: sono oltre 126.000 gli enti iscritti al RUNTS