Dal Sole24Ore.
Il decreto legislativo approvato ieri dal governo (si veda anche pagina 5) con riferimento al reddito d’impresa si prefigge l’obiettivo di avvicinare i valori contabili a quelli fiscali, mediante alcune previsioni che mettono fine a dei classici casi di doppio binario e rivedono la fattispecie dei riallineamenti che nel tempo era divenuta troppo complessa per via di molteplici possibilità e troppe norme in essere. Ma andiamo con ordine.
Seguendo i principi della legge delega che prevedevano il superamento del doppio binario, in una logica di semplificazione, si mette mano ad alcune disposizioni del Tuir. Per ciò che concerne i contributi in conto capitale, la cui tassazione può avvenire nell’esercizio in cui sono incassati o in quote costanti in cinque anni (articolo 88, comma 3, lettera b, del Tuir), questa seconda casistica viene eliminata. Invero parrebbe più per motivi di gettito. Per le rimanenze di prodotti in corso di lavorazione e opere, forniture e servizi (articolo 92, comma 6, del Tuir), che fiscalmente sono sempre andati al costo, si prevede che se contabilmente siano valutati in base alla percentuale di completamento, ciò possa valere anche a fini fiscali. Si interrompe il doppio binario anche per le opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (articolo 93, comma 6, del Tuir), per cui se contabilmente tali rimanenze sono valutate al costo, ciò varrà anche fiscalmente. Viene meno anche il doppio binario delle operazioni in valuta (articolo 110, comma 3, del Tuir), per cui la valutazione al cambio di chiusura dei crediti o dei debiti in valuta non aveva rilevanza fiscale generando un doppio binario. Anche questo si elimina.