Nella composizione negoziata è possibile la cessione dell’azienda (con 3 requisiti)


Dal Sole24Ore.

Anche nel corso delle trattative che si svolgono durante la composizione negoziata la cessione dell’azienda o di uno o più dei suoi rami può rappresentare uno snodo fondamentale nel percorso di risanamento. Questa cessione può essere realizzata durante la composizione negoziata atteso che l’imprenditore conserva, secondo quanto prevede l’articolo 21, comma 1, tutti i poteri di straordinaria amministrazione.

Al fine di incentivare la circolazione dell’azienda durante la cmposizione negoziata, l’articolo 22, comma 1, lettera d), consente al tribunale di autorizzarne il trasferimento in deroga all’articolo 2560, comma 2 del Codice civile, sollevando ope iudicis l’acquirente dalla responsabilità in solido con l’alienante per i debiti pregressi relativi all’azienda ceduta. Va, peraltro, evidenziato che la deroga non si estende alla responsabilità solidale per i debiti fiscali di cui all’articolo 14 Dlgs 472/1997 che segue una disciplina affatto speciale e che – stante la mancata novella del comma 5-bis dell’articolo 14 – rimane applicabile anche alle cessioni d’azienda autorizzate nell’ambito della composizione negoziata, nodo di cui occorre tenere conto.

A fronte del rischio che la deroga al regime ordinario di circolazione dell’azienda possa compromettere, quale supremo atto di straordinaria amministrazione, gli interessi dei creditori della cedente, la norma individua un triplice presupposto per l’autorizzazione giudiziale ai fini dell’esclusione della responsabilità di cui all’articolo 2650, comma 2 del Codice civile: la «funzionalità degli atti rispetto alla continuità aziendale», la «migliore soddisfazione del creditore» – cui fa pendant il «principio di competitività nella selezione dell’acquirente» – e l’adozione, caso per caso, di «misure ritenute opportune».

Al riguardo, particolarmente significativo è il provvedimento del tribunale di Milano del 12 agosto 2023 (Grancasa Spa), secondo cui il primo requisito, funzionale a evitare la “disgregazione dei valori aziendali”, risponde all’esigenza di ricercare il risanamento aziendale entro i confini della trattativa con i creditori, in sintonia con la funzione della Cnc quale “allerta precoce” concordata con i creditori.

Il secondo requisito è volto, invece, a garantire al ceto creditorio le migliori percentuali di soddisfazione, imponendo al tribunale di comparare le prospettive dei creditori con le alternative concretamente praticabili (di qui, il ricorso alla procedura competitiva), al fine di verificare che il trasferimento nel contesto della composizione negoziata non rechi loro alcun pregiudizio (per esempio,giudizio di non inferiorità del corrispettivo generato dalla cessione in continuità rispetto al risultato astrattamente atteso dalla vendita dell’azienda nello scenario liquidatorio).

Il rispetto del terzo requisito richiede, invece, l’adozione di “misure” adottate caso per caso. Le misure devono tenere conto, ad esempio, del settore merceologico cui inerisce il compendio aziendale, delle dimensioni dell’impresa e della sua struttura organizzativa, oltre che della gravità (e, quindi, dello stato di avanzamento) della crisi in atto, nella prospettiva di individuare il giusto contemperamento tra adeguate forme di competitività, tutela dei creditori e tutela dell’acquirente. Particolare rilievo riveste, tra queste misure, quella di subordinare l’esenzione ex articolo 2560, 2° comma del Codice civile alla positiva conclusione della Cnc, soluzione probabilmente dettata dalla specificità della vicenda. Si registrano, peraltro, altri provvedimenti che hanno – al contrario – autorizzato ex abrupto la cessione d’azienda in deroga all’articolo 2560, comma 2 del Codice in pendenza di trattative, senza attendere l’esito della composizione negoziata della crisi (tribunale di Parma, 4 novembre 2022).

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