Da ItaliaOggi. La crisi dei gruppi d’impresa ha i suoi principi di prassi per i professionisti che devono attestare la convenienza dei piani di risanamento unitari proposti ai creditori. E che dovranno tra l’altro valutare le azioni risarcitorie e recuperatorie esperibili. Le nuove regole introdotte dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (Ccii, dlgs 14/2019), ai sensi degli artt. 284 e ss, che permettono ora di gestire le crisi complesse di più società collegate, hanno indotto il mondo dei professionisti a redigere un nuovo principio di prassi (il n. 10) ora contenuto nel documento denominato “Principi di attestazione dei piani di risanamento” che aggiorna quello del marzo 2021, che si occupava ancora delle disposizioni previste dalla legge fallimentare (rd 267/42) sostituita dal 15 luglio 2022 dal Ccii. I nuovi principi di attestazione sono stati pubblicati in bozza per la pubblica consultazione che durerà sino all’11 aprile.
I nuovi standard per l’attestazione dei piani di risanamento e strumenti previsti dal Ccii erano molto attesi dal modo professionale, accademico e dalla magistratura, poiché da sempre considerati il punto di riferimento riconosciuto necessario a dettare le regole di comportamento degli attestatori, cioè coloro che sono chiamati a “certificare” la veridicità dei piani e la ragionevolezza delle proposte di ristrutturazione formulate dalle imprese in crisi.
La struttura dei nuovi principi e lo schema di base delle attività che deve svolgere il professionista indipendente vengono confermati. Tuttavia, le innovazioni apportate sono significative partendo dai requisiti professionali e di indipendenza previsti dal Ccii, passando per il comportamento che l’attestatore deve tenere con i colleghi, nel rispetto del codice deontologico, sino ad arrivare alle attività da svolgere nelle procedure di regolazione della crisi di gruppo, disposizioni del tutto nuove che richiedono di valutare con attenzione la convenienza della proposta, demandata all’imprenditore in crisi, di presentare un piano unitario di gruppo, un piano autonomo per ciascuna impresa ovvero piani reciprocamente collegati ed interferenti; valutazioni che devono essere effettuate tenendo sempre a mente l’interesse dei creditori delle singole società e il loro miglior soddisfacimento.
Rivisitazione dei principi
I principali elementi di novità che hanno portato ad una significativa rivisitazione dei principi, oltre alle disposizioni che riguardano i gruppi d’impresa, hanno interessato il giudizio di convenienza che il professionista indipendente deve rilasciare in merito al trattamento proposto dal debitore rispetto a quello ottenibile nell’alterativo scenario della liquidazione giudiziale a cui in caso di default sarebbe sottoposta l’impresa. Giudizi che oggi non possono prescindere da una valutazione delle azioni risarcitorie e recuperatorie esperibili in tale scenario nonché delle relative prospettive di realizzo. Rilevanti risultano altresì le novità afferenti al giudizio di convenienza e/o di non deteriorità che deve essere espresso con riferimento alle proposte di trattamento dei crediti tributari e previdenziali, attuabili, al momento, nei soli strumenti degli accordi di ristrutturazione dei debiti e nell’ambito delle procedure concordatarie, ancorché si attende l’ampliamento del campo di applicazione della transazione fiscale coerentemente ai principi fissati dalla legge delega per la riforma fiscale.
Attestazioni speciali
Meglio precisato risulta altresì il perimetro delle altre attestazioni speciali che possono essere richieste al professionista indipendente. La struttura della relazione di attestazione Nel delineare la struttura della relazione di attestazione e le parti che la compongono, i nuovi principi prevedono espressamente quanto già la giurisprudenza ha avuto modo di apprezzare, ovvero l’inserimento di richiami d’informativa e/o segnalazione di elementi rilevanti per fornire ai creditori, al tribunale e agli organi di procedura immediata evidenza dei temi che richiedono particolare attenzione per l’espressione di un consenso informato sulla proposta formulata dall’imprenditore. Particolarmente utile risulta infine il nuovo allegato 4, che riporta i riferimenti di tutte le nuove norme del Ccii che ineriscono alla figura del professionista attestatore e contiene tabella di sintesi con i vari giudizi attestativi previsti dal dlgs 14/2019 con indicazione dei riferimenti normativi e dei relativi principi di attestazione.