Dal Sole24Ore.
In queste settimane i soggetti incaricati della revisione dei bilanci d’esercizio stanno svolgendo le attività prodromiche all’emissione della relazione prevista dall’articolo 14 del Dlgs 39/2010.
Il documento deve contenere il giudizio sul fatto che il bilancio d’esercizio fornisca una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società, del risultato economico e dei flussi di cassa, in conformità alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione, eventuali richiami di informativa che il revisore sottopone all’attenzione dei destinatari del bilancio (senza che essi costituiscano rilievi) e l’apposito paragrafo relativo alla relazione sulla gestione.
Il giudizio può essere senza modifica (“clean opninion”) o con modifica (con rilievi, negativo o impossibilità di esprimere un giudizio). Al ricorrere delle condizioni previste nel principio di revisione Isa 570, la relazione deve inoltre contenere una dichiarazione su eventuali incertezze significative relative a eventi o circostanze che potrebbero sollevare dubbi significativi sulla capacità della società di continuare a operare come un’entità in funzionamento. Ulteriori contenuti della relazione sono previsti nel citato articolo 14, nell’Isa Italia 700, e per le società quotate, le banche e le assicurazioni (enti di interesse pubblico o Eip) nel quadro normativo ad esse applicabile (non trattato in questo articolo).
La relazione sulla gestione
In riferimento alla relazione sulla gestione, il revisore per adempiere alle previsioni del comma 2, lettera e), del citato articolo 14, deve operare su tre fronti: sulla 1 coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio, sulla 2 conformità delle informazioni in essa contenute alle previsioni normative e considerare 3 l’esistenza di eventuali errori significativi.
Le attività del revisore
Più in dettaglio, ai fini della verifica di coerenza il revisore – secondo quanto previsto nell’Isa Italia 720b – tenendo conto del lavoro svolto per la revisione contabile del bilancio, deve effettuare una lettura critica della relazione sulla gestione e riscontrare alcune specifiche informazioni con il bilancio o con i dettagli utilizzati per la redazione dello stesso, con il sistema di contabilità generale o con le scritture contabili sottostanti.
Per la verifica della conformità, è necessario che nella “lettura critica” vengano riscontrate anche che le informazioni richieste dall’articolo 2428 del Codice civile.
Ai fini del rilascio della dichiarazione sugli eventuali errori significativi nella relazione sulla gestione il revisore deve esclusivamente considerare le conoscenze e la comprensione dell’impresa e del relativo contesto già acquisite nel corso del lavoro di revisione svolto ai fini dell’espressione del giudizio sul bilancio.
Qualora, a seguito di tali attività, il revisore giunga alla conclusione che esiste una incoerenza significativa, una mancanza di conformità o un errore significativo nella relazione sulla gestione, deve chiedere alla direzione – e in particolare agli amministratori – di correggerlo e, nel caso si decida di modificare il documento, deve verificare che la correzione sia stata effettuata.
Nel caso in cui, invece, l’errore non venga corretto, il revisore deve valutare le implicazioni per la propria relazione di revisione.
I richiami di informativa
Un contenuto “possibile” ma non obbligatorio della relazione di revisione è quello dei richiami di informativa – trattati nell’Isa Italia 706 – che devono essere inseriti solo se il revisore considera necessario richiamare l’attenzione degli utilizzatori del bilancio su un aspetto presentato o oggetto di informativa nel bilancio che, secondo il suo giudizio professionale, riveste un’importanza tale da risultare fondamentale ai fini della comprensione del bilancio stesso.
Il “richiamo” deve riferirsi unicamente a informazioni presentate o oggetto di informativa nel bilancio e non può essere utilizzato per esporre commenti, segnalare rilievi o integrare aspetti dell’informativa ritenuti carenti.