Su italiaoggi l’incontro dei vertici Inrl con la direzione dell’Agenzia delle Entrate e il programma dell’Alta formazione 2024


Forte accelerazione nella interlocuzione istituzionale dell’Inrl: nei giorni scorsi i vertici dell’istituto, col Presidente Luigi Maninetti ed i vice presidenti Roberto Falcone  e Carlo Pontesilli hanno incontrato il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, avv. Ernesto Maria Ruffini, insieme alla Direttrice centrale Laura Salvati e al vice direttore-capo divisione Paolo Savini. “Si è trattato di un incontro molto cordiale e di reciproco rispetto –  ha avuto modo di commentare il Presidente dell’istituto Maninetti – con uno spirito collaborativo che di fatto apre una nuova stagione di dialogo costruttivo tra l’istituto e l’agenzia. Abbiamo toccato diverse tematiche e riscontrato tanti punti in comune che sono certamente di buon auspicio per il lavoro che intendiamo svolgere all’insegna del reciproco rispetto dei ruoli, con una unità di intenti che rappresenta certamente il risultato più vistoso di questo primo incontro che vuole essere l’inizio di una proficua collaborazione professionale.”             Sempre in questi giorni è stato anche presentato il nuovo programma della prima sessione 2024 di alta formazione Inrl, con il dettagliato calendario di lezioni già consultabile sul sito dell’istituto. Per questa prima parte dell’anno sono previsti sette incontri di formazione specialistica per un totale di 28 ore di formazione, tutte in fase di accreditamento presso il MEF. Nuova attenzione in particolare è stata rivolta all’indipendenza del revisore legale, al sistema di controllo, ed a tutti gli aspetti che riguardano la valutazione dei rischi, fondamentale per affrontare preparati la professione. Inoltre utili approfondimenti verranno illustrati riguardo alla archiviazione della documentazione, alla pianificazione, alle analisi economiche e di investimento, con un occhio vigile anche al terzo settore, ambito di crescente interesse per i professionisti contabili. Gli incontri si terranno  il venerdì mattina, con una cadenza quindicinale, dalle ore 9 alle ore 13, in modalità e-learning, ed ogni  sessione permetterà ai partecipanti di maturare sino a 4 cfu validi per la formazione Mef 2024. La prima data utile del corso è programmata per oggi, con Camilla Rubega, consigliere nazionale Inrl e da tempo docente dei corsi dell’istituto ed il professor Arturo Gulinelli con  l’analisi economica per prevenire la crisi d’impresa. Seguirà poi la lezione di venerdì 5 aprile  sul  principio contabile ets per il terzo settore col professor Giorgio De Lucchi ed una lezione sul budgeting, pianificazione e valutazione delle performance tenuta dal professor Lorenzo Veroli.  Per Claudio  Rasìa, responsabile della società di formazione RevLeg che si occupa  dei corsi: “Si tratta di un impegno che l’inrl rinnova anche quest’anno, con un grande sforzo organizzativo, per consentire a tutti gli iscritti un adeguato aggiornamento professionale, soprattutto alla luce  dei molteplici oneri e crescenti responsabilità che i revisori legali devono assumersi per espletare al meglio la loro attività. Ci avvarremo di docenti di altissimo profilo che metteranno a disposizione la loro esperienza per assicurare sempre approfondimenti d’utilità all’operato dei colleghi revisori. In buona sostanza con questi corsi si intende garantire ed accrescere la preparazione e l’aggiornamento professionale dei revisori legali, assicurando di conseguenza una corretta ed efficace revisione dei bilanci.”

Al webinar Inrl il tema della responsabilità dell’organo                  di controllo nelle crisi d’impresa

Proseguono con successo anche i webinar gratuiti del mercoledì: il più recente è stato svolto dall’avvocato Milena Castiello sulle responsabilità dell’organo di controllo nella crisi d’impresa. Nell’introdurre il tema di estrema attualità Castiello ha citato una frase di Henry Kissinger: “Quando è in atto una crisi, la passività non fa che accrescere l’impotenza” …Tale monito ben si può calibrare sull’atteggiamento professionale (psicologico e contenutistico) che ciascun organo di controllo è chiamato a intraprendere nell’ambito della gestione della disciplina della crisi di impresa.  Pur tuttavia è auspicabile che sia posto un limite giuridico all’attuale slargata responsabilità ascritta all’organo di controllo medesimo anche in virtù di un generoso utilizzo del criterio di ascrizione della responsabilità penale ai sensi e per gli effetti dell’art. 40 in forza del qualenon impedire un evento (crisi d’impresa) che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo. In tale solco esegetico ben si colloca la proposta di legge avente ad oggetto la modifica del vigente art. 2407 del codice civile in materia di responsabilità dei componenti del collegio sindacale, la quale si pone come obiettivo, di intervenire sostituendo l’attuale responsabilità dei sindaci delle società per azioni, di natura solidale con quella in capo gli amministratori, con un meccanismo di responsabilità parametrato su di un multiplo del compenso annuo percepito dal sindaco medesimo.”

Castiello  ha poi osservato: “La proposta citata aggiunge, altresì, un ulteriore comma all’art. 2407 c.c. volto a prevedere e fissare in cinque anni il termine di prescrizione per esercitare l’azione di responsabilità nei confronti dei sindaci. Nella relazione illustrativa si motiva tale opzione legislativa sull’esigenza pratica-operativa di prevedere una disciplina comune e uniforme a quella già prevista per i revisori legali e rafforzata dalla “circostanza che, frequentemente, il collegio sindacale svolge la funzione di revisione legale”. Orbene in attesa della modifica legislativa anzidetta vien da chiedersi: quali sono le attuali responsabilità dell’organo di controllo e, soprattutto, quali sono le azioni che l’organo di controllo deve intraprendere per arginare una siffatta responsabilità? Ebbene la giurisprudenza risponde che ‘il dovere  di vigilanza e di controllo imposto ai sindaci delle società per azioni non è circoscritto all’operato degli amministratori, ma si estende a tutte l’attività sociale, con funzione di tutela non solo dell’interesse dei soci, ma anche di quello, concorrente, dei creditori sociali, e ricomprende, pertanto, anche l’obbligo di segnalare tutte le situazioni che mettano a repentaglio la prosecuzione dell’attività di impresa e l’assicurazione della garanzia dei creditori in relazione alle obbligazioni contratte con l’ente. (…) Il controllo cui i sindaci sono chiamati, e che devono esercitare con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell’incarico, non si risolve in una mera verifica contabile limitata alla documentazione.  E allora, quale metodologia di controllo applicare in concreto? Vale la pena focalizzare l’attenzione sull’importanza preliminare della valutazione, da parte dell’organo di controllo dell’assetto organizzativo. Il dictat operativo è  partire dalle fondamenta: presenza di una chiara organizzazione gerarchica e contestuale definizione di un organigramma aziendale che illustri le funzioni e le connesse responsabilità. Al riguardo come non far cenno all’opportunità di favorire il dialogo, lo scambio di informazioni e reportistica, in un’ottica di collaborazione e coordinamento, tra le diverse figure aziendali interne e/o esterne preposte al controllo. Ciò consente di ottimizzare e rendere più performanti gli esiti delle verifiche che ciascuna funzione di controllo esegue per la parte di propria competenza. La Fondazione Accademia di Ragioneria, al riguardo, ha pubblicato una nota operativa avente ad oggetto: “Ruolo, funzioni e responsabilità dell’organo di amministrazione e controllo nella prevenzione della crisi d’impresa e dell’insolvenza”. In particolare, la fondazione attenziona gli indicatori già previsti dal principio di revisione n. 570, in quanto essi ben possono assurgere a paradigma di segnali che impongono al collegio sindacale di allarmarsi. Pertanto, richiamando la nota citata, sarebbe opportuno formalizzare, quale documento operativo che accompagna, in modo ancillare l’attività di controllo, una check list che contempli   punti-chiave da monitorare e investigare costantemente quali le situazioni di deficit patrimoniale o di capitale circolante netto negativo. E ancora,  prestiti a scadenza fissa o prossimi alla scadenza senza che vi siano prospettive verosimili di rinnovo o di rimborso,  nonché l’eccessiva dipendenza da prestiti a breve termine per finanziare attività a lungo termine, consistenti perdite operative o significative perdite di valore delle attività che generano cash flow, incapacità di saldare i debiti alla scadenza. C’è poi incapacità di ottenere finanziamenti (i cosiddetti ‘indicatori finanziari’)ovveroperdita di amministratori o di dirigenti chiave senza riuscire a sostituirli;  la perdita di mercati fondamentali, di contratti di distribuzione, di concessioni o di fornitori importanti (i cosiddetti ‘indicatori gestionali’) o ancora capitale ridotto al di sotto dei limiti legali o non conformità ad altre norme di legge; contenziosi legali e fiscali che in caso di soccombenza, potrebbero comportare obblighi di risarcimento che l’impresa non è in grado di rispettare. Ne consegue, dunque, che l’inosservanza del dovere di vigilanza comporta la responsabilità dei sindaci, laddove essi non abbiano rilevato, attivandosi con gli strumenti sinora esposti, una rilevante violazione altrui, o non abbiano adeguatamente reagito di fronte ad atti di dubbia legittimità e regolarità.”

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