CTU, novità e criticità del nuovo portale unico ministeriale


Dal notiziario ingenio-web.

Il 5 marzo è scaduta la validità degli Albi cartacei istituiti presso ciascun Tribunale italiano per CTU, mentre per quelli relativi ai Periti è stata concessa una proroga (fino al 2 giugno). Dopo quella data, diventerà così pienamente operativo il nuovo “Elenco Nazionale dei Consulenti Tecnici”. Ci sono tante novità positive, ma anche qualche lacuna e difficoltà. Vediamole in questo approfondimento di Fabrizio Mario Vinardi.Fabrizio Mario Vinardi

Albo dei Consulenti Tecnici e dei Periti: il portale ministeriale unico assicura un elenco nazionale con regole e criteri uguali per tutti 

4 marzo non è solo il titolo di una bellissima canzone di Lucio Dalla, ma anche, in un primo momento, l’ultimo giorno di validità degli Albi cartacei istituiti presso ciascun Tribunale italiano per CTU e Periti e l’ultima occasione per rinnovare l’iscrizione, tramite il portale telematico del Ministero della Giustizia, per coloro che risultavano già iscritti alla data di entrata in vigore del DM 109/2023 ossia il 26 agosto 2023 (15 giorni dopo la pubblicazioni in G.U.), andando così a popolare il nuovo “Elenco Nazionale dei Consulenti Tecnici”.

Con nota del 4 marzo, proprio in limine con la scadenza, il Ministero della Giustizia ha pubblicato una nota in cui dà atto della pubblicazione tardiva sul sito web ministeriale di alcune specifiche tecniche adottate dal Direttore Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati (DGSIA) per l’albo Periti, motivo per cui è stata concessa una proroga di 90 giorni, quindi con nuova scadenza al 2 giugno 2024, “per consentire ai professionisti già iscritti negli albi circondariali tenuti in modalità cartacea alla data del 4 marzo 2024, di ripresentare la domanda con modalità esclusivamente telematiche“.

Con il decreto attuativo 109/23 il ministro Nordio sta per rendere operativo un altro pezzo della riforma Cartabia: gli Albi dei Consulenti tecnici (ambito civile) e dei Periti (ambito penale), pur rimanendo territoriali e gestiti dai singoli Tribunali, sono ora digitali e saranno consultabili telematicamente attraverso un unico portale ministeriale, che permetterà a magistrati (e avvocati) di accedere ad un elenco nazionale strutturato con regole e criteri finalmente uguali in tutta la penisola, visto che fino a pochi mesi fa ogni Tribunale aveva le proprie regole.

Diamo un’occhiata da vicino al portale

Il portale telematico implementa il DM e le successive disposizioni ministeriali:

  1. anzitutto, poteva essere l’occasione buona per dirimere un po’ di confusione terminologica: finora in ambito civile esisteva l’albo cartaceo, comunque consultabile online, dei “Consulenti Tecnici del Giudice”;
  2. tuttavia, questa figura è universalmente conosciuta come CTU – Consulente Tecnico d’Ufficio, sebbene la precisazione “d’Ufficio” non sia riportata né all’art. 13 disp. att. cod. proc. civ. (che tratta dei “consulenti tecnici del giudice”, né all’art. 61 cod. proc. civ. (che identifica la figura del “consulente tecnico”), né all’art. 191 cod. proc. civ. (dedicato alla nomina del “consulente tecnico”), né infine all’art. 201 cod. proc. civ. (che tratta del “consulente tecnico di parte” o CTP, contrapposto al “consulente del giudice”). La spiegazione più logica è una ragione di praticità, per distinguere in modo facile e immediato tra CTU e CTP;
  3. quindi finalmente, sia pur in modo indiretto, il nuovo DM dà ufficialità all’acronimo CTU, visto che fa riferimento all’albo dei “consulenti tecnici d’ufficio istituito in ogni tribunale” (dimenticando che nei tribunali esiste l’albo dei “consulenti tecnici del giudice”, ma pazienza l’importante è capirsi) e anche il portale ministeriale recepisce questa terminologia;
  4. in ambito penale, invece, era stato creato nel 1998 l’albo dei “Periti” (anche se la maggior parte degli incarichi vengono affidati dalla Procura della Repubblica come Consulente Tecnico del Pubblico Ministero e molto più raramente dal Giudice come Perito);
  5. per mantenere un po’ di incertezza tipicamente ministeriale, il nuovo elenco nazionale continua a chiamarsi “Elenco nazionale dei Consulenti Tecnici”, ma nel portale ci sono le sezioni separate per CTU (civile) e Periti (penale); questi due sotto-elenchi sono trattati, per ora, in modo molto diverso e di seguito vediamo alcuni dettagli.

Nuove iscrizioni

Le domande di nuova iscrizione sono da presentarsi esclusivamente in modalità telematica e per gli aspiranti CTU ci saranno 2 finestre temporali ogni anno (ad inizio primavera, nei mesi di marzo/aprile e ad inizio autunno, nei mesi di settembre/ottobre), mentre per gli aspiranti Periti non ci sono vincoli temporali.

Compilazione domanda

Segnalo non pochi problemi in fase di compilazione della domanda, l’ultimo dopo circa 2 mesi di attività del portale, che rifiutava qualsiasi tra le competenze informatiche da spuntare (alcuni delle quali molto basilari, come l’uso di Outlook o di Chrome) e permetteva di proseguire solo se si selezionava la voce “nessuna competenza informatica”, cosa che un collega laureato in ingegneria delle telecomunicazioni ha fatto, pur di completare la domanda dopo aver inutilmente passato alcune ora a tentare di terminare l’inserimento dei dati richiesti.

Competenze CTU

Le competenze, che devono essere documentate, sono suddivise in CATEGORIE generali (ad esempio “edilizia”) che a loro volta comprendono SPECIALIZZAZIONI (ad esempio “sicurezza cantieri”).
Il criterio di suddivisione e relativa ricerca è fortemente migliorabile, dal momento che – per rimanere nell’esempio portato – personalmente avrei cercato “sicurezza cantieri” non già in “edilizia”, ma in una apposita categoria “sicurezza”, che avrei immaginato suddividersi nelle specializzazioni “industria” e “cantieri”.
Invece, la categoria “sicurezza” non esiste.

Quindi la c.d. sicurezza industriale va ricercata o nella categoria “industria e servizi” (che ha tra le specializzazioni “prevenzione infortuni” e “sicurezza e igiene industriale”, circostanza che porrà non pochi problemi ai magistrati per comprendere la esatta differenza al momento di nominare un CTU) oppure nella categoria “incidentalità e infortunistica” o ancora in “tecnico della prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro”, che prevede la specializzazione in “sicurezza negli ambienti di lavoro” (e non è banale comprenderne la differenza rispetto a “prevenzione infortuni”).
Insomma, anche per i giudici non sarà facile trovare il CTU effettivamente esperto nel settore che, di volta in volta, sarà utile.

Presa da: https://www.ingenio-web.it/articoli/albo-dei-consulenti-tecnici-e-dei-periti-novita-e-criticita-del-nuovo-portale-unico-ministeriale/

Previous Webinar del Mercoledì 6 marzo 2024
Next su italiaoggi i dettagli del corso di preparazione dell'inrl all'esame di abilitazione e l'analisi sul controllo interno della revisione della delegata e docente Simona pastorino