Da ItaliaOggi. Per incassare il bonus 5.0 sarà necessaria la certificazione contabile. E anche una comunicazione tecnica al Gse (il Gestore servizi energetici). Sulla Gazzetta Ufficiale n. 52 di sabato, due marzo 2024, è stato pubblicato il decreto-legge “Pnrr”, n. 19/2024, che introduce, all’art. 38, il credito d’imposta per investimenti Transizione 5.0. Tra i vari adempimenti, si introduce l’obbligo della certificazione contabile finora non prevista per gli investimenti in beni strumentali e si conferma quello dell’indicazione della norma agevolativa sulla fattura, sui DDT e sugli altri documenti.
Per incassare il bonus 5.0 sarà necessaria la certificazione contabile. E anche una comunicazione tecnica al Gse (il Gestore servizi energetici). Sulla Gazzetta Ufficiale n. 52 di sabato, due marzo 2024, è stato pubblicato il decreto-legge “Pnrr”, n. 19/2024, che introduce, all’art. 38, il credito d’imposta per investimenti Transizione 5.0. Tra i vari adempimenti, si introduce l’obbligo della certificazione contabile finora non prevista per gli investimenti in beni strumentali e si conferma quello dell’indicazione della norma agevolativa sulla fattura, sui DDT e sugli altri documenti.https://9c43b6e3e588f351e65b38f7b13a00a2.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-40/html/container.html
Il bonus 5.0 va prenotato e autorizzato
Tante (e diverse) le bozze del decreto circolate nei giorni scorsi, con una quadratura finale del cerchio raggiunta in extremis ,soprattutto sulla parte riguardante l’iter di prenotazione dell’incentivo. Ciò che pareva essere un iter di concessione si è trasformato in un iter di prenotazione, con un sistema di autorizzazione e monitoraggio, che sarà più chiaro dopo l’adozione del decreto attuativo da parte del ministero delle imprese (Mimit), di concerto con il ministero dell’economia (Mef), sentito il ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (Mase).
I documenti da mettere a punto
Dalla lettura dell’art. 38 si nota immediatamente come il bonus 5.0 richiederà la predisposizione di molta più documentazione di quanta richiesta per il bonus 4.0. Oltre a quella di natura “tecnica” da inviare al Gse (comunicazioni di avvio e monitoraggio dell’investimento di cui al comma 10 e certificazioni energetiche di cui al comma 11), è prevista ulteriore documentazione “contabile” finalizzata a dimostrare l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili. Detta documentazione non dovrà essere trasmessa ma dovrà essere predisposta ai fini di renderla disponibile, a pena di revoca del beneficio, in una successiva ed eventuale fase controllo.
La certificazione del revisore legale
Assoluta novità è quella rappresentata dalla certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti, al fine di attestare l’effettivo sostenimento delle spese e la loro corrispondenza alla documentazione contabile. Si tratta della nota “certificazione contabile”, ad oggi già prevista per il credito d’imposta per ricerca, sviluppo e innovazione (R&S&I), ma mai richiesta, finora, per gli incentivi a supporto degli investimenti in beni strumentali. Siffatta certificazione, infatti, non era prevista né per i cosiddetti iper-ammortamenti, super-ammortamenti e il bonus sui beni “ordinari”, così come non è previsto per il vigente bonus 4.0…