Terzo settore: per i nuovi iscritti al registro unico subito l’organo di controllo contabile


Dal Sole24Ore.

Per gli enti neo iscritti nel Registro unico la nomina dell’organo di controllo o del revisore legale scatta sin da subito in caso di superamento, nei due esercizi precedenti, dei limiti previsti dal Codice del Terzo settore. Questo il primo dei chiarimenti resi dal ministero del Lavoro con la nota n. 11432 del 22 dicembre scorso sui profili temporali della nomina dell’organo di controllo o del revisore legale dei conti per gli enti del Terzo settore. Se per le fondazioni, infatti, l’organo di controllo è sempre obbligatorio; per le associazioni la nomina scatta nel caso in cui per due esercizi consecutivi siano superati due dei seguenti limiti: attivo dello stato patrimoniale oltre i 110mila euro; ricavi, proventi o entrate superiori a 220mila euro o più di 5 lavoratori dipendenti occupati durante l’esercizio (articolo 30, comma 2, del Cts).

Discorso diverso per il revisore legale la cui nomina scatta nel caso in cui l’Ets superi, sempre per due esercizi consecutivi, almeno due dei parametri previsti dall’articolo 31 del Cts (attivo dello stato patrimoniale oltre 1.100.000 euro; ricavi o entrate superiori a 2.200.000 euro o più di 12 dipendenti occupati in media nell’esercizio). Soglie che dovranno essere rispettate dagli enti neo iscritti al Runts tenendo conto degli ultimi due bilanci antecedenti all’iscrizione. Infatti, la previsione di tali limiti dimensionali è unicamente volto ad assicurare la presenza, nell’Ets, di un sistema di controllo interno o esterno (in caso di revisore).

Condivisibile l’orientamento del ministero secondo cui agli enti neo iscritti già operativi non è concesso attendere ulteriori due annualità per la nomina dell’organo di controllo o del revisore. Evidente è l’attenzione che dovrà essere posta al momento dell’iscrizione, dai consulenti e dagli operatori che assistono le realtà del Terzo settore. In questo caso, infatti, dovrà essere consigliato all’ente di provvedere alla nomina dell’organo di controllo o del revisore legale nel caso di accertamento del superamento dei limiti nel biennio precedente all’iscrizione.

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