Potenziato il microcredito per le srl


Da ItaliaOggi.

Triplicato l’importo massimo dei finanziamenti concedibili attraverso lo strumento del microcredito che passa da 25.000 a 75.000 euro, mentre per le imprese in forma di srl tale limite sale a 100.000 euro. La durata massima dei prestiti viene allungata da 7 a 10 anni ma per contro vengono ampliati i casi in cui agli operatori di microcredito è vietato avvalersi delle garanzie dei consorzi fidi.

Sono queste le principali novità messe in campo dal decreto del Ministero dell’economia e finanze n. 211 del 20 novembre 2023 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 28 dicembre 2023) che interviene per potenziare lo strumento del microcredito modificando il precedente decreto Mef n.176 del 17 ottobre 2014.

Le disposizioni contenute nel nuovo quadro normativo di riferimento (maggiormente rivolte al lavoro autonomo e alla micro-impresa anziché a promuovere l’inserimento di persone fisiche nel mercato del lavoro come nel recedente decreto 176/2014), si applicano ai finanziamenti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto 211/2023.

Limiti di finanziabilità

Con le nuove disposizioni i finanziamenti non possono essere assistiti da garanzie reali e non possono eccedere il limite di euro 75.000 (anziché 25.000) per ciascun beneficiario. In deroga a tale limitazione gli operatori di microcredito possono concedere finanziamenti in favore delle srl anche assistiti da garanzie reali, per un importo non superiore ad euro 100.000.

Inoltre, fermo restando i suddetti limiti, l’ammontare dei finanziamenti concessi dagli operatori di micro-credito a un singolo beneficiario non può superare il 10% del capitale sociale al netto delle perdite, come risultante dall’ultimo bilancio approvato. La durata massima dei finanziamenti sale da 7 a 10 anni.

Garanzia dei confidi

È precluso agli operatori del micro-credito di avvalersi di consorzi o fondi di garanzia che coprano il rischio di credito in una percentuale superiore al 80% di ogni finanziamento concesso e, per le operazioni di importo superiore a euro 50.000, in una percentuale superiore al 60 per cento di ogni finanziamento concesso.

Finalità dei finanziamenti

Come previsto dal decreto 176/2014, la concessione di finanziamenti è finalizzata, anche alternativamente:

a) all’acquisto di beni, ivi incluse le materie prime necessarie alla produzione di beni o servizi e le merci destinate alla rivendita, o di servizi strumentali all’attività svolta, compreso il pagamento dei canoni delle operazioni di leasing e il pagamento delle spese connesse alla sottoscrizione di polizze assicurative. I finanziamenti possono essere concessi anche nella forma di microleasing finanziario;

b) alla retribuzione di nuovi dipendenti o soci lavoratori;

c) al pagamento di corsi di formazione volti ad elevare la qualità professionale e le capacità tecniche e gestionali del lavoratore autonomo, dell’imprenditore e dei relativi dipendenti; i finanziamenti concessi alle società di persone e alle società cooperative possono essere destinati anche a consentire la partecipazione a corsi di formazione da parte dei soci;

d) al pagamento di corsi di formazione anche di natura universitaria o post-universitaria volti ad agevolare l’inserimento nel mercato del lavoro delle persone fisiche beneficiarie del finanziamento.

Soggetti esclusi

Sono esclusi i finanziamenti ai seguenti soggetti:

  • lavoratori autonomi o imprese individuali con dipendenti superiori alle 5 unità;
  • società di persone, srl (e non più srl semplificate come precedentemente previsto) o società cooperative con un numero di dipendenti non soci superiore alle 10 unità;
  • imprese che al momento della richiesta presentino un livello di indebitamento superiore a 100.000 euro.
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