Da ItaliaOggi.
Le proposte di transazione fiscale per lo stralcio dei tributi presentate nell’ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti dalle imprese in crisi, ai sensi dell’art. 63 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (dlgs 14/2019, Ccii), saranno decise a Roma dalla direzione centrale dell’Agenzia delle entrate. E’ quanto prevende l’emendamento presentato dal Governo al dl 145/2023 (collegato fiscale), depositato in commissione bilancio del Senato (si veda ItaliaOggi del 29 novembre). Il comma 4 dell’art. 4-bis, recante misure di semplificazione e tutela del contribuente e modifiche al Ccii, secondo l’emendamento prevederà che nei casi in cui l’adesione alla proposta di transazione dei tributi e contributi, ai sensi dell’art. 63 del Ccii, abbia ad oggetto tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate (Ade) e contempli una falcidia del debito originario, comprensivo dei relativi accessori, superiore alla percentuale e all’importo definiti con provvedimento del direttore dell’Ade, il parere conforme richiesto è espresso, per l’Ade, dalla struttura centrale individuata con il medesimo provvedimento.