Dal Sole24Ore.
Va riconosciuta piena equivalenza ai percorsi formativi necessari per l’iscrizione all’Albo dei gestori della crisi d’impresa e a quello dei gestori della crisi da sovraindebitamento. Un’equivalenza che il ministero della Giustizia ha recentemente negato, con una nota del 9 novembre, tanto da spingere i commercialisti a scrivere al direttore del Dag (Dipartimento affari di giustizia) , Giovanni Mimmo.
Nella missiva si rimarca l’evidenza che i soggetti per i quali è richiesta l’iscrizione nell’albo disciplinato dall’articolo 356 del Codice della crisi d’impresa e i soggetti per i quali è richiesta l’iscrizione nell’elenco dei gestori della crisi da sovraindebitamento, pur nella diversità dell’ambito di concreta applicazione degli istituti dovuta alla differenza dei debitori cui essi sono rivolti, operano nello stesso ambito professionale.
In questo senso milita una serie di considerazioni evidenziate nella lettera. La prima è costituita dalla circostanza che la disciplina del sovraindebitamento, prima contenuta nella legge n. 3/2012 è ora stata trasferita interamente nel Codice della crisi, per effetto di un’opera di razionalizzazione delle differenti procedure in unico testo normativo. In tale prospettiva, per favorire la soluzione delle crisi al di fuori delle aule di tribunale, la composizione negoziata è diventato procedimento “universale” applicabile sia alla impresa sopra soglia, sia all’impresa minore e quest’ultima, in caso di insuccesso delle trattative accede al concordato minore e alla liquidazione controllata (procedure proprie delle crisi da sovraindebitamento), oppure al concordato semplificato (come un’impresa di dimensioni maggiori).
Inoltre, fino all’istituzione degli Organismi di composizione della crisi e, nelle prassi dei tribunali anche dopo, nei territori che di Occ erano sprovvisti, il tribunale o un giudice da lui delegato poteva nominare in qualità di Occ un professionista iscritto all’albo dei commercialisti, degli avvocati e dei notai, «ritenendo il legislatore che i professionisti iscritti in tali albi vantassero ex lege requisiti di professionalità specifica per poter assolvere alla funzione di gestore della crisi del sovraindebitato».
Va poi ricordato, che il gestore della crisi da sovraindebitamento predispone di solito un fascicolo composto da fatture per rate scolastiche non pagate, fatture per prestiti con società finanziarie non saldate; scontrini fiscali di ogni genere, ricevute fiscali per spese voluttuarie o di prima necessità, buste paga o pensioni, ricevute e fatture per spese mediche e altro. «Circostanza, per cui risulta complicato affermare con certezza che chi è abituato a gestire crisi maggiori non riesca a predisporre un piano di ristrutturazione del debito del consumatore persona fisica o dell’impresa minore».