Dopo la pausa estiva si è subito acceso un articolato dibattito sulla figura del ‘certificatore’ delineata dalla Delega al Governo per la Riforma fiscale, emanata il 14 agosto 2023 mediante la Legge n.111 del 9 agosto 2023 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale serie generale n.189, che tra l’altro ha introdotto importanti principi e orientamenti relativi ai procedimenti e alle sanzioni fiscali nel titolo III. Nell’analisi svolta dal vice presidente dell’inrl, Gaetano Roberto Carnessale, vi è la doverosa precisazione che questi principi mirano a favorire l’adesione spontanea dei contribuenti e a ridurre l’evasione fiscale.
“In particolare, con l’obiettivo di promuovere un maggiore adempimento collaborativo e di contrastare all’evasione, – osserva Carnessale – l’articolo 17 prevede alcune rilevanti misure. Innanzitutto una significativa riduzione, e in alcuni casi l’esclusione, delle sanzioni amministrative tributarie per i contribuenti che comunicano tempestivamente e in modo completo i rischi di natura fiscale in connessione al sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, certificato da professionisti qualificati. Tuttavia, questa riduzione non si applica ai casi di violazioni fiscali caratterizzate da condotte fraudolente o simulatorie che compromettano la fiducia reciproca tra l’Amministrazione finanziaria e il contribuente.
Altra misura è l’esclusione delle sanzioni penali tributarie, specialmente quelle legate al reato di dichiarazione infedele, per i contribuenti che aderiscono al regime dell’adempimento collaborativo e che hanno adottato un comportamento collaborativo, comunicando preventivamente e in modo completo i rischi fiscali associati. E ancora, una riduzione di almeno due anni dei termini di decadenza per l’attività di accertamento fiscale nei confronti dei contribuenti che dispongono di un sistema integrato di gestione del rischio fiscale certificato da professionisti qualificati, a condizione che questo sistema sia conforme ai principi contabili. Tuttavia – precisa Carnessale – questa riduzione non si applica nei casi di violazioni fiscali caratterizzate da condotte fraudolente o simulatorie che mettono in dubbio la fiducia tra l’Amministrazione finanziaria e il contribuente. Ed infine, la possibilità di definire il rapporto tributario circoscritto, con appositi istituti speciali di definizione, sempre che il contribuente possa dimostrare la correttezza dei comportamenti tenuti attraverso apposite attestazioni certificate da professionisti qualificati, i cosiddetti ‘certificatori’.”
Più nel dettaglio il testo dell’articolo 17 al comma 1 – “principi e criteri direttivi in materia di procedimento accertativo, di adesione e di adempimento spontaneo” – nella parte riportata in stralcio che più interessa i professionisti recita che nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1 il Governo osserva altresì i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici per la revisione dell’attività di accertamento, anche con riferimento ai tributi degli enti territoriali: l’introduzione di misure che incentivino l’adempimento spontaneo dei contribuenti attraverso: il potenziamento del regime dell’adempimento collaborativo di cui al titolo III del decreto legislativo del 5 agosto 2015, n. 128, volto a introdurre la possibilità di certificazione da parte di professionisti qualificati dei sistemi integrati di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale anche in ordine alla loro conformità ai princìpi contabili, fermi restando i poteri di controllo dell’Amministrazione finanziaria; potenziare gli effetti premiali connessi all’adesione al regime dell’adempimento collaborativo prevedendo, in particolare: l’ulteriore riduzione, fino all’eventuale esclusione, delle sanzioni amministrative tributarie per tutti i rischi di natura fiscale comunicati preventivamente, in modo tempestivo ed esauriente, nei confronti dei contribuenti il cui sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale sia certificato da professionisti qualificati anche in ordine alla conformità ai princìpi contabili, fatti salvi i casi di violazioni fiscali caratterizzate da condotte simulatorie o fraudolente, tali da pregiudicare il reciproco affidamento tra l’Amministrazione finanziaria e il contribuente. Altri criteri direttivi riguardano l’esclusione, ferme restando le disposizioni previste ai sensi dell’articolo 20, comma 1, lettera b) , delle sanzioni penali tributarie, con particolare riguardo a quelle connesse al reato di dichiarazione infedele, nei confronti dei contribuenti aderenti al regime dell’adempimento collaborativo che hanno tenuto comportamenti collaborativi e comunicato preventivamente ed esaurientemente l’esistenza dei relativi rischi fiscali. Ed ancora, la riduzione di almeno due anni dei termini di decadenza per l’attività di accertamento previsti dall’articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall’articolo 57, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nei confronti dei contribuenti il cui sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale sia certificato da professionisti qualificati, anche in ordine alla loro conformità ai princìpi contabili, fatti salvi i casi di violazioni fiscali caratterizzate da condotte simulatorie o fraudolente, tali da pregiudicare il reciproco affidamento tra l’Amministrazione finanziaria e il contribuente.
Ed infine, sempre tra i criteri direttivi, istituti speciali di definizione, in un predeterminato lasso temporale, del rapporto tributario circoscritto, in presenza di apposite certificazioni rilasciate da professionisti qualificati che attestano la correttezza dei comportamenti tenuti dai contribuenti.
“Orbene – fa notare Carnessale – il termine professionisti qualificati ricorre costantemente. Viene da chiedersi pertanto quali potranno essere i professionisti qualificati che dovranno effettuare la certificazione connessa ai “sistemi integrati di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale anche in ordine alla loro conformità ai princìpi contabili”. Appare banalmente evidente che il professionista certificatore dovrà essere il più possibile indipendente in quanto si pone come interlocutore diretto e presidio dell’Amministrazione finanziaria nell’interesse di tutti i cittadini anche in correlazione all’art. 53, co 1, Costituzione «Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva» ….
Nel panorama delle professioni, il soggetto qualificato, sicuramente indipendente per definizione, non può che essere il revisore legale. Il soggetto abilitato alla revisione legale è infatti tenuto al rispetto del “Codice dei principi di deontologia professionale, riservatezza e segreto professionale, nonché di indipendenza e obiettività dei soggetti abilitati all’esercizio dell’attività di revisione legale dei conti”, anche denominato “Codice Italiano di Etica e Indipendenza” adottato con determina del Ragioniere generale dello Stato prot. n. RR 127 del 23 marzo 2023 dopo essere stato aggiornato ed implementato proprio con la Parte “4 A”, relativa ai principi di indipendenza, a seguito di un lungo lavoro della Commissione tecnica preposta. È stato inoltre presentato lo scorso giugno proprio nel corso di una qualificata e partecipata tavola rotonda organizzata dal MEF con anche la presenza della Consob. In quell’occasione – evidenzia Carnessale – nel mio intervento conclusivo in rappresentanza dell’INRL ho evidenziato in particolare che l’indipendenza è un principio fondamentale per il revisore legale, poiché contribuisce a garantire la fiducia e l’affidabilità delle informazioni finanziarie. Attraverso l’adeguata gestione dei conflitti di interessi, l’obiettività nel processo di revisione e la supervisione indipendente, i revisori possono svolgere il proprio lavoro in modo imparziale, fornendo un servizio di alta qualità che soddisfi le aspettative del pubblico e delle parti interessate. La salvaguardia dell’indipendenza richiede un impegno costante da parte dei revisori, delle società di revisione e delle Autorità regolatorie per garantire che gli standard etici siano rispettati e preservati nel settore della revisione legale.” Oltre alla revisione legale, alcune norme, anche fiscali, hanno già individuato il revisore legale per talune attestazioni nel rispetto dei principi di etica ed indipendenza in quanto espressamente richiamati. A tal proposito la Commissione tecnica a conclusione dei lavori ha proposto, ed i Regulator hanno validato, l’inserimento nell’Introduzione al citato codice, già in vigore, del seguente inciso: “All’interno del Codice Italiano di Etica e Indipendenza è stato tuttavia mantenuto l’utilizzo del termine “assurance”, in quanto il medesimo Codice trova altresì applicazione quando i “soggetti abilitati all’esercizio dell’attività di revisione legale dei conti” svolgono eventuali altri incarichi di “assurance” per i quali la normativa primaria o secondaria o provvedimenti delle Autorità di vigilanza richiedono espressamente il rispetto dei principi di etica e indipendenza applicabili alla revisione legale.”
Per il Vice presidente dell’Inrl, dunque, “L’auspicio è che il Governo, nell’individuare gli esperti che dovranno effettuare le certificazioni per le finalità sopra elencate, faccia proprie le riportate conclusioni dell’INRL al convegno, ed inoltre, segnatamente, quanto puntualmente codificato nell’Introduzione al Codice Italiano di Etica e Indipendenza per gli incarichi di assurance. L’aspettativa è che vengano quindi prescelti, senza esitazione, i soggetti abilitati alla revisione legale quali professionisti qualificati che, con il normato requisito dell’indipendenza, potranno meglio garantire le finalità della riforma fiscale che la legge delega si prefigge.”