Il Mimit (ministero delle imprese e del made in italy) chiarisce: nelle coop srl il revisore non può fare anche il sindaco


Dal Sole24Ore. Il Mimit (Ministero delle Imprese e del Made in Italy) interviene nuovamente sui compiti spettanti al sindaco e al revisore della srl. La nota n. 221466 del 5 luglio precisa che «diversa è la peculiarità dei controlli attribuiti al sindaco e quelli affidati al revisore» e che «al revisore non sono affidate le funzioni di controllo spettanti all’organo sindacale». Quindi un deciso revirement rispetto a quanto affermato nelle precedenti note (la prima dell’11 aprile n. 140439, la seconda, integrativa della precedente, dell’11 maggio n. 168983), sintomatiche delle difficoltà interpretative di una norma, l’articolo 2477 del Codice civile, alla cui applicazione sono interessate diverse migliaia di società (srl) il cui bilancio 2022 è in corso di approvazione o è stato appena approvato.

Le questioni controverse hanno riguardato due temi fondamentali: l’identificazione del soggetto da nominare (sindaco e/o revisore) e le funzioni che lo stesso dovrà svolgere. Per quanto riguarda la prima questione, la scelta tra le due figure è estremamente limitata, nel senso che, entro la data dell’assemblea chiamata ad approvare il bilancio 2022 (in questo caso non si applica il termine di 30 giorni), ai soci sarà consentito di nominare, alternativamente, il solo revisore legale o il sindaco unico/collegio con incarico di revisione o il sindaco unico/collegio e il revisore.

Pertanto, laddove si opti per l’organo (e tale è soltanto il sindaco e non il revisore che non partecipa attivamente alla “vita” sociale) di controllo (monocratico o collegiale) in ogni caso lo stesso dovrà o essere incaricato anche della revisione legale dei conti oppure dovrà essergli affiancato un revisore. A tale conclusione si perviene dalla lettura del quarto comma dell’articolo 2477 che prevede, in presenza di un organo di controllo,

l’applicazione delle «disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni». Conseguentemente si renderà applicabile anche l’articolo 2403, comma 2, che dispone che al collegio sindacale compete anche il controllo contabile nel caso previsto dall’articolo 2409-bis, comma 3 (rectius 2). D’altra parte, se fosse ipotizzabile la nomina del solo organo di controllo, mancherebbe il soggetto cui la legge demanda il compito di esprimere una opinion sulla conformità dei valori di bilancio alla clausola generale di cui all’articolo 2423, comma 2.

Quanto alla seconda vexata quaestio, all’organo di controllo compete sempre la vigilanza sulla legalità di cui all’articolo 2403 e, a determinate condizioni (in primis essere iscritto nel registro dei revisori legali, come precisato nell’articolo 2409 bis, comma 2), anche la revisione legale; mentre al revisore non può essere richiesta nessuna altra attività diversa da quelle contemplate dall’articolo 14 del Dlgs 39/2010, come d’altra parte riconosciuto nella nota del Mimit.

Tutto ciò significa che il sindaco (cioè, l’organo di controllo) normalmente vigilerà sul rispetto della legge e dei principi di corretta amministrazione ma soprattutto, attesa la rilevanza che sta assumendo nella recente giurisprudenza, sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo corretto funzionamento. Solo a determinate condizioni (quelle precisate nell’articolo 2409-bis, comma 2) eserciterà anche la funzione di revisione legale dei conti. Di contro sempre nell’articolo 2477 nulla è invece precisato circa le attribuzioni spettanti al revisore; pertanto, si renderà applicabile la disciplina (ricordiamoci di derivazione comunitaria) di cui al Dlgs 39/2010 che è l’unica nel nostro panorama legislativo che ne regola l’attività. In particolare, si dovrà fare riferimento all’articolo 14 a mente del quale al revisore competono i controlli sulla contabilità e sulla corretta rilevazione dei fatti gestionali (senza una periodicità stabilita dalla legge) cui si aggiunge il rilascio della prescritta relazione contenente l’opinion del revisore sul bilancio. Ecco ora si potrà procedere alla nomina (in assenza, provvederà il Tribunale ex articolo 2477, comma 5) senza dubbi sul chi e sull’attività che dovrà esercitare.

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