Pnrr, applicare il principio di sussidiarietà e sfruttare il modello dell’amministrazione condivisa adottato nel terzo settore


Dal Sole24Ore un articolo d’interesse generale nel quale viene suggerito di utilizzare al meglio le ingenti risorse del Pnrr grazie all’apporto della società civile. L’articolo 1 del Dl 13 del 2023 se ne fa carico, laddove prevede la partecipazione alla cabina di regia, ai fini della «cooperazione con il partenariato economico, sociale e territoriale» dei rappresentanti delle parti sociali, delle categorie produttive e sociali, della società civile e delle organizzazioni della cittadinanza attiva.

Eppure, è lecito chiedersi se il legislatore poteva, o potrebbe, fare di più. L’ambiziosa strategia di ammodernamento del Paese, articolata nelle sei missioni del Piano, si attualizza attraverso la partecipazione competitiva delle imprese ed enti pubblici e privati ai progetti finanziati dai bandi.

Sembra invece mancare del tutto il riferimento al principio di sussidiarietà orizzontale, inteso come modello di amministrazione «condivisa», alternativo a quello competitivo, che si sostanzia nella coprogettazione e coprogrammazione.

Modello già previsto nei rapporti tra enti del Terzo settore e pubbliche amministrazioni nell’esercizio delle funzioni di programmazione sul territorio dei servizi ed interventi di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

La coprogettazione, «finalizzata all’individuazione, da parte della pubblica amministrazione procedente, dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili; la coprogrammazione, diretta alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio» (articolo 55 del Codice del Terzo settore; Dlgs 117 del 2017).

Questa disciplina secondo la Consulta (sentenza 131/2020) rappresenta una delle più significative attuazioni del principio di sussidiarietà orizzontale, grazie a «una vera e propria procedimentalizzazione dell’azione sussidiaria» sancita dall’ultimo comma dell’articolo 118 della Costituzione, secondo cui «Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà».

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