Bilanci 2022 e principi OIC: tutte le deroghe nella nota integrativa


Sul Sole24Ore un utile approfondimento.

Il decreto Sostegni-ter (Dl 4/2022) ha rinnovato la possibilità di sospendere gli ammortamenti nei bilanci 2022. Tale possibilità, peraltro, era già prevista per il 2020 e 2021 ed è stata estesa anche al 2023 dal decreto Milleproroghe (articolo 3, comma 8, del Dl 198/22, convertito dalla legge 14/2023).

Le imprese che intendano avvalersi di tale previsione devono dare conto in nota integrativa delle ragioni della deroga, nonché dell’iscrizione e dell’importo della corrispondente riserva indisponibile, indicandone l’influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell’esercizio.

Più in dettaglio, la società deve indicare:

su quali immobilizzazioni e in che misura non sono stati effettuati gli ammortamenti;

le ragioni che l’hanno indotta ad avvalersi della deroga;

l’impatto della deroga in termini economici e patrimoniali.

Dalle informazioni inserite in nota deve emergere la coerenza tra la scelta delle immobilizzazioni per le quali sospendere gli ammortamenti (e della misura di tale sospensione) e le motivazioni che hanno indotto la società ad avvalersi della deroga.

Mancata valutazione di titoli

Un altro paragrafo che potrebbe essere necessario inserire in nota integrativa riguarda la deroga relativa alla possibilità di non svalutare i titoli iscritti nell’attivo circolante, nonostante il valore desumibile dall’andamento di mercato sia inferiore a quello a cui sono iscritti in bilancio, a condizione che la perdita di valore non abbia carattere durevole. Questa deroga – introdotta dall’articolo 45, commi 3-octies, 3-novies e 3-decies del Dl 73/2022, convertito con legge 122/2022 – era stata prevista, in considerazione della turbolenza dei mercati finanziari, anche in riferimento ai bilanci 2018, 2019 e 2020, ma non per quello 2021.

Le società che si avvalgono di tale possibilità devono fornire informazioni in nota integrativa circa le modalità con cui si sono avvalse della deroga, indicando i criteri seguiti per l’individuazione dei titoli oggetto di deroga e la differenza tra il valore dei titoli iscritti in bilancio e il relativo valore desumibile dall’andamento del mercato, nonché le motivazioni per cui hanno ritenuto la perdita temporanea.

Sterilizzazione di perdite

Più articolato è il quadro informativo da fornire con riferimento a un’altra previsione “in deroga” concessa dal legislatore in occasione della crisi pandemica e ora estesa anche alle perdite 2022 dal citato decreto Milleproroghe (articolo 3, comma 9). Si tratta della possibilità di sterilizzare le perdite ai fini del computo della riduzione del capitale, in base a quanto previsto dagli articoli del Codice civile in materia, rinviando la decisione circa l’assunzione degli opportuni provvedimenti all’assemblea che approverà il bilancio 2027.

Gli amministratori delle società che intendano avvalersi della “sterilizzazione” dovranno redigere, per l’assemblea chiamata ad approvare il bilancio 2022, una relazione che illustri le ragioni della perdita, che – si ritiene – non possono riferirsi a problematiche che facciano supporre il venir meno della continuità.

Gli amministratori, inoltre, dovrebbero fornire informazioni sulla tempistica stimata per il ripianamento delle perdite e sugli interventi già programmati. Per quanto riguarda le informazioni da fornire in nota integrativa, è previsto che le perdite sterilizzate debbano essere indicate nella nota integrativa con specifica, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell’esercizio, in modo tale da fornire ai vari utilizzatori del bilancio informazioni il più possibile precise e dettagliate.

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