Enti Locali e società partecipate: stringenti requisiti di onorabilità, autonomia e professionalità per i ‘controllori’


Su ItaliaOggi: Stringenti requisiti di onorabilità, autonomia e professionalità per dirigenti e controllori delle società a controllo pubblico. Non solo reati in ambito finanziario, ma anche la condanna per qualunque reato societario o delitto non colposo, inibiscono l’accesso alla carica o ne causano la decadenza automatica senza alcun diritto a risarcimento. Tetto massimo a 240.000 euro per i compensi lordi ad amministratori e dirigenti nelle società suddivise in cinque fasce di complessità gestionale, con divieto di cumulo delle retribuzioni in caso di molteplicità di ruoli. Sono alcune delle indicazioni ricavabili da due provvedimenti allo studio dell’esecutivo: una bozza di dpcm in tema di requisiti di onorabilità per i componenti degli organi amministrativi e di controllo delle società a controllo pubblico e un decreto del ministro dell’economia relativo ai compensi nelle società non quotate a controllo pubblico.

I requisiti per l’accesso alle cariche. Inibito l’accesso alle cariche amministrative e di controllo in seno alle società a controllo pubblico, a pena di decadenza automatica e senza diritto alcuno a risarcimento danni per tutti coloro che siano stati condannati, anche non definitivamente per reati attinenti l’ambito bancario, finanziario, mobiliare, assicurativo o per reati societari (di cui al titolo XI, libro V c.c.). Ma non solo. Altresì impeditive sono le condanne per delitti contro la PA, la fede pubblica, il patrimonio o l’ordine pubblico, ma anche in materia tributaria o nel caso di condanna irrevocabile per qualunque delitto non colposo. Comporta, inoltre ineleggibilità l’applicazione di misure cautelari personali. L’intervenuta notifica di uno dei provvedimenti citati durante l’incarico deve essere comunicata all’organo amministrativo o di controllo, con obbligo di riservatezza e da luogo alla decadenza del componente interessato.

In tema di professionalità e competenza è richiesta un’esperienza almeno triennale anche alternativa in attività di amministrazione o controllo o direzione presso società di capitali o attività professionali attinenti al settore operativo o insegnamento universitario in materie giuridiche, economiche o attinenti sempre l’ambito operativo della società. Altresì il componente dell’organo di controllo deve riportare un’esperienza triennale quale componente di collegi sindacali. Il presidente del cda, dell’organo di controllo o l’amministratore unico o delegato devono invece avere almeno 5 anni di competenze alle spalle. Nell’ottica dell’autonomia, infine, sono incompatibili le cariche, anche nell’anno precedente, da ministro, sottosegretario, membro del parlamento, anche europeo, o dei consigli regionali, provincia autonoma o enti locali superiori a 15.000 abitanti, o che comunque abbiano conflitti di interesse con la società.

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