È iniziato il conto alla rovescia per le imprese srl che entro massimo il 30 giugno dovranno provvedere alla nomina del revisore legale, secondo quanto stabilito dalla legge. “Un obbligo – ricorda il Presidente dell’INRL Ciro Monetta – che di fatto rappresenta anche una tutela per l’impresa, a salvaguardia di quella continuità aziendale che oggi più di ieri può garantire una ‘navigazione in acque tranquille’ dopo le terribili turbolenze causate dalla pandemia. La revisione legale è indice di affidabilità, qualità e trasparenza, motivo per cui occorre il compenso deve necessariamente essere determinato tenendo presente i tempi per l’espletamento della revisione legale, con particolare riguardo a parametri quali: la dimensione, la composizione, l’analisi dei rischi significativi, le grandezze patrimoniali, economiche e finanziarie del bilancio ed eventualmente, del bilancio consolidato. Tutto questo perché c’è una preparazione tecnica ed esperienza che il lavoro richiede, con la necessità di assicurare, oltre alla materiale esecuzione delle verifiche, un’adeguata attività di supervisione e di indirizzo. A tal riguardo vorrei anche ricordare che la revisione legale si è progressivamente evoluta e si è man mano adattata alle nuove esigenze delle aziende, alle moderne organizzazioni e al mutamento degli scenari economici che si sono susseguiti negli anni. Per cui gli addetti alla revisione legale non sono più famosi ‘controllori esterni’ bensì si tratta di professionisti con competenze specialistiche e con vedute estese e trasversali capaci di esercitare precisi controlli con la massima professionalità e adeguati ad ogni singola attività delle imprese controllate. In pratica si è passati, da un ruolo prevalentemente ispettivo a moderni sistemi e tecniche integrate di controllo. Concludo dicendo che oggi, più che mai, il Revisore Legale assume un ruolo di estrema importanza nella governance aziendale, in quanto è l’unico professionista che ha le capacità di fornire una costante ed attenta consulenza all’azienda con assoluta ‘indipendenza’ dagli organi di gestione, quindi al di sopra delle parti. La revisione legale oltre a dare una maggiore trasparenza amministrativa e contabile alle aziende favorisce anche una reciproca influenza tra le varie funzioni aziendali.
Ed infatti nella fase della determinazione del compenso professionale, è da precisare che non esiste uno standard di calcolo per la determinazione del corrispettivo per l’attività della revisione legale, ma il metodo usato normalmente si basa sulla stima delle ore-base in funzione della media aritmetica semplice delle grandezze di bilancio ritenute maggiormente espressive della dimensione strutturale e operativa, cioè il totale attivo e i ricavi delle vendite e delle prestazioni. Ed ecco che in corrispondenza del livello di tale media si associa un numero di ore standard. Si basa poi sulla considerazione di una rischiosità generica di settore. In particolare, si applica: o un coefficiente incrementativo del 10% per le società che realizzano produzioni su commessa; o un coefficiente decrementativo del 50% per le società immobiliari; o un coefficiente decrementativo del 15% per le società commerciali, di servizi e simili. Ed infine ci si basa sulla valutazione preliminare del rischio d’incarico. Inoltre il compenso per l’incarico della revisione legale, disciplinato dall’art. 10, comma 10 del D.lgs 39/2010, deve essere interpretato in combinato disposto con l’art. 20, comma 13 del suddetto decreto: “Il controllo della qualità, basato su una verifica dei documenti selezionati, include una valutazione della conformità ai principi di revisione e ai requisiti di indipendenza applicabili, della quantità e qualità delle risorse impiegate, dei corrispettivi per la revisione, nonché’ del sistema interno di controllo della qualità nella società di revisione legale”. In ragione di una preliminare stima delle risorse e dei tempi, imposta per legge, ad oggi non è più possibile determinare forfettariamente un compenso per l’attività di revisione.
Si rinnova poi l’impegno dell’istituto, anche per il 2023, sul fronte della formazione: sono infatti ripresi i webinar gratuiti del mercoledì ed il vice Presidente dell’Inrl, Luigi Maninetti, referente per la società di formazione che organizza i vari percorsi formativi, ha aperto il primo webinar del 2023 ribadendo gli sforzi dell’istituto di offrire agli iscritti una serie di lezioni a disposizione dei revisori, evidenziando che: “Sono stati fissati i criteri di docenza di quest’anno, stiamo predisponendo il calendario della formazione specialistica. Stiamo sulla strada giusta ed il numero elevato di adesioni fin dal nostro primi incontro del 2023 dimostra che gli iscritti apprezzano tale iniziativa formativa. Aspettiamo la stessa partecipazione anche nelle sezioni territoriali dell’istituto che contribuiranno poi a comporre anche il nuovo consiglio nazionale.”
“Qualcuno ci imita – ha poi aggiunto Maninetti – il che significa che le nostre iniziative sono realmente efficaci, ma l’Istituto è ormai ben riconoscibile ed è il solo a rappresentare sindacalmente i revisori legali italiani. Dal prossimo mese attiveremo anche una serie di incontri per la individuazione dei delegati sul territorio: una designazione molto importante e svolta in senso democratico che darà un impulso sempre più forte alla rappresentatività locale dell’istituto a tutela di tutti i revisori.”
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L’importanza della prevenzione dei problemi nell’attività di revisione
Con i primi passi che sta muovendo il codice della crisi d’impresa, si impongono all’attenzione dei professionisti contabili, alcune priorità. Il delegato regionale dell’Inrl in Lombardia Luigi Esposti, in una appropriata analisi dedicata a questa tematica ne ha evidenziato alcune: “La pianificazione ed il controllo di gestione nelle Società di capitali, rappresenta lo strumento in grado di fornire un supporto necessario al processo decisionale nell’amministrazione aziendale. Significa, in linea generale, governare le attività non a livello schematizzato ma in base alle realtà e contesto in cui l’azienda opera. Il ruolo del controllo aziendale deve essere riconsiderato non come elemento in grado di individuare le cause degli scostamenti tra risultati ed obiettivi aziendali ma, anticipare i bisogni o le problematiche per intervenire a situazioni o problemi futuri da pianificare anticipatamente con le azioni opportune. Quindi, controllare i risultati dei ricavi e tenere costantemente controllati i costi per rimanere in linea ai preventivi aziendali, questo non è più sufficiente. Il gruppo di lavoro – precisa Esposti – è l’unica regola da rispettare e il responsabile che occupa una posizione di prestigio o di primo piano deve cercare di valorizzare al meglio il contributo che i singoli componenti possono offrire conoscendone le competenze e le capacità relazionali. Il gruppo deve comprendere se il livello di redditività è adeguato a sostenere saggi di crescita finanziariamente equilibrati. Il controllo deve essere orientato al futuro o meglio ancora indurre ad intraprendere determinate azioni correttive per quelle errate che con il controllo tradizionale potrebbe essere pericolosamente distorcente della realtà aziendale. Deve esserci dunque la strategia aziendale e il conseguente riposizionamento strategico continuo dell’attività aziendale mediante analisi di scenari cioè un metodo di analisi e previsione economica a medio e lungo periodo che consiste nell’ipotizzare una serie di possibili alternative future per un gruppo di variabili economiche o finanziarie, attribuire una probabilità a ciascuna di esse e infine trarre conclusioni di previsione dell’insieme delle informazioni raccolte al fine di un perseguimento della continuità aziendale.
“Lo scorso 15 luglio 2022 – ricorda Esposti – è entrato in vigore il “codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza” che tratta di norme che riforma in maniera profonda la disciplina in materia fallimentare. Il dlgs 83/2022 ha corretto e integrato il dlgs 14/2019 soffermandosi in particolar modo sulle novità in materia di diritto societario, sulla disciplina della composizione negoziata, sul nuovo istituto del piano di ristrutturazione soggetto a omologa, sulle modifiche alla procedura di concordato preventivo e le poche integrazioni alla materia della liquidazione giudiziale. L’imprenditore ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa che gestisce anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d’impresa e della perdita della continuità aziendale attivandosi, senza indugio, all’adozione e all’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.”
In altre parole, si obbligano le aziende senza omissioni – anche quelle meno strutturate – a dotarsi di un assetto organizzativo e gestionale adeguato alla rilevazione precoce dei segnali di crisi. “Governare – sottolinea Esposti – significa un insieme di responsabilità, regole e criteri di controllo che vadano nella direzione giusta nel rispetto degli obiettivi intrapresi con ottimazione delle risorse impegnate. L’assetto amministrativo e contabile si ritiene adeguato se permette “la completa, tempestiva e attendibile rilevazione contabile e rappresentazione dei fatti di gestione, la produzione di informazioni valide e utili per le scelte di gestione e la produzione di dati attendibili per la formazione del bilancio d’esercizio”. I sistemi di pianificazioni sono in grado di rilevare i segnali di squilibrio per attivare le opportune azioni correttive e procedure di allerta così previste dal Codice della crisi e dell’insolvenza e preservare la continuità aziendale con un modello organizzativo da dotarsi. Occorre poi sottolineare – osserva Esposti – lo scopo del nuovo codice è quello di salvaguardare il valore delle imprese, la tutela dei creditori ed il sistema economico nel suo complesso. E gli strumenti e le regole indicati dal legislatore riguardano il dovere di istituire assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati alla realtà aziendale e i doveri dell’organo di controllo alla segnalazione nell’ambito di tale procedura. Ora se la nozione di “crisi d’impresa” viene definita dalla prassi professionale come l’incapacità corrente dell’impresa di generare flussi di cassa ancheprospettici sufficienti a garantire l’adempimento delle obbligazioni già assunte e di quelle pianificate nei successivi dodici mesi dalla data di chiusura dell’esercizio – conclude Esposti – è bene richiamare l’attenzione sul Principio revisione ISA Italia 570 paragrafo 13 che stabilisce che il Revisore deve valutare la sussistenza del requisito della “continuità aziendale” usato dalla direzione nella propria attività di pianificazione. Lo stesso principio stabilisce che qualora la prospezione sia inferiore a dodici mesi, il Revisore deve estendere la sua valutazione almeno ai prossimi 12 mesi.”